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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. 1162

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi   di   Messina,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con
regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Messina,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
  Gli articoli 102, 103, 104, 105, 106, 107, relativi alla scuola  di
specializzazione  in  "Igiene  generale  e  speciale"  che  muta   la
denominazione in quella di scuola di specializzazione  in  "Igiene  e
medicina preventiva", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 
 
     Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva 
 
  Art. 102. - La scuola ha sede presso l'istituto  di  igiene  ed  e'
retta secondo le norme del regolamento  generale  per  le  scuole  di
specializzazione dell'Universita' di Messina. 
  La scuola ha  la  durata  di  tre  anni  e  consta  di  un  biennio
propedeutico completato da un terzo anno con differente  orientamento
e precisamente: 
    a) orientamento di sanita' pubblica; 
    b) orientamento di laboratorio; 
    c) orientamento di igiene e tecnica ospedaliera; 
    d) orientamento di igiene e medicina scolastica. 
 
  Art. 103. - L'ammissione all'orientamento in sanita'  pubblica,  in
igiene, tecnica e direzione  ospedaliera  ed  in  igiene  e  medicina
scolastica e'  limitata  ai  laureati  in  medicina  e  chirurgia,  i
laureati in scienze biologiche e in farmacia. 
  Poiche' il numero degli iscritti al  terzo  anno  di  ciascuno  dei
quattro orientamenti e' chiuso,  lo  specializzando,  all'atto  della
iscrizione al biennio propedeutico, deve  specificare  l'orientamento
che intende seguire. 
  Il numero massimo  degli  iscritti  per  ogni  orientamento  e'  di
trentasei (12 per anno  per  un  totale  complessivo  per  i  quattro
orientamenti di centoquarantaquattro iscritti). 
  Art. 104. -  Nessuna  specializzazione  anche  in  materia  affine,
consente  la  decurtazione   di   un   anno,   ad   eccezione   della
specializzazione in pediatria ed in puericultura  per  l'orientamento
di igiene e medicina scolastica. 
  A seguito del parere della facolta' potra' essere concesso un  anno
di decurtazione al biennio propedeutico al personale di  ruolo  degli
istituti universitari di igiene e di microbiologia e  degli  istituti
di  clinica  pediatrica   e   di   puericultura   (quest'ultimi   per
l'orientamento di igiene e medicina provinciale ed ospedaliera  della
direzione sanitaria degli ospedali). 
  Lo specialista in possesso di un  diploma  di  specializzazione  in
igiene e medicina preventiva con uno dei  quattro  orientamenti  puo'
accedere ad altro orientamento specialistico  con  la  convalida  del
biennio propedeutico. 
  Art. 105. - Le materie di insegnamento sono: 
 
  Biennio propedeutico 
    1° Anno: 
      Metodologia statistica e biometria; 
      Educazione sanitaria; 
      Psicologia; 
      Microbiologia; 
      Parassitologia; 
      Epidemiologia e profilassi generale. 
 
    2° Anno: 
      Patologia e clinica delle malattie infettive; 
      Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive; 
      Patologia e clinica delle malattie non infettive di  importanza
sociale; 
      Demografia e statistica sanitaria; 
      Legislazione e organizzazione sanitaria; 
 
              Terzo anno con orientamento specialistico 
 
    3° Anno (con orientamento di sanita' pubblica): 
      Approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento  dei  rifiuti
liquidi e solidi, inquinamenti atmosferici; 
      Igiene edilizia e urbanistica; 
      Igiene dell'alimentazione; 
      Igiene e medicina scolastica; 
      Igiene ospedaliera; 
      Servizi di sanita' pubblica. 
 
    3° Anno (con orientamento di laboratorio): 
      Microscopia applicata all'igiene; 
      Microbiologia applicata all'igiene; 
      Chimica clinica; 
      Accertamento   diagnostico   delle   malattie   batteriche    e
parassitarie; 
      Accertamento diagnostico delle malattie virali; 
      Nozioni di anatomia e istologia patologica. 
 
    3° Anno (con orientamento di igiene e tecnica ospedaliera): 
      Storia degli ospedali e principi  metodologici  dell'assistenza
ospedaliera; 
      Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento  ed
impianti ospedalieri; 
      Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali; 
      Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera; 
      Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia
ospedaliera); 
      Selezione e istruzione professionale del personale ospedaliero;
organizzazione e funzioni dei laboratori di analisi e di accertamento
necroscopico. 
 
    3° Anno (con orientamento di igiene e medicina scolastica): 
      Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'eta' scolare; 
      Servizi di medicina scolastica ed assistenza parascolastica; 
      Pedagogia e ortofrenia; 
      Auxologia normale e patologica; 
      Igiene dell'alimentazione; 
      Edilizia scolastica. 
 
  Art. 106. - Alle materie di cui all'art. 105 va  aggiunta  ai  fini
del conseguimento della specializzazione  una  materia  complementare
per ogni anno di corso da scegliere tra le seguenti: 
 
      Geologia applicata all'igiene; 
      Fisica applicata all'igiene; 
      Malattie professionali e loro prevenzioni; 
      Fondamenti chimico-fisici delle tecniche di laboratorio; 
      Gerontologia e geriatria; 
      Igiene mentale; 
      Igiene navale e dell'emigrazione; 
      Il controllo dello stato di salute dello scolaro; 
      Igiene della persona e del vestiario. 
 
  I  corsi  saranno  inoltre  completati  da  esercitazioni  tirocini
pratici e da conferenze. 
  Art. 107. - Per ottenere l'ammissione ad ogni  anno  di  corso  gli
specializzandi dovranno aver superato gli esami delle materie annuali
dell'anno  precedente.  Gli  esami  di   diploma   consistono   nella
discussione  di  una  dissertazione   scritta   come   previsto   dal
regolamento generale. 
 
                          Norme transitorie 
 
  Gli iscritti al primo anno, al secondo anno ed i fuori corso  delle
scuole di specializzazione in igiene generale e speciale,  in  igiene
tecnica e direzione ospedaliera ed in igiene  e  medicina  scolastica
nell'anno accademico 1972-73 seguiranno  il  vecchio  ordinamento  di
studi che prevedeva, per ognuna delle tre specializzazioni, due  anni
di corso. 
  E' fatto pero' obbligo  di  conseguire  la  specializzazione  entro
l'anno accademico 1974 (sessione di novembre). 
  Coloro che non si adegueranno a  tali  norme  transitorie  dovranno
seguire il nuovo ordinamento di studi e potranno iscriversi nell'anno
accademico 1974-75 al secondo anno del biennio  propedeutico  con  la
convalida delle materie eventualmente superate. 
  Essi verranno considerati in soprannumero rispetto  al  numero  dei
posti previsti, per ogni anno di corso, dall'art. 103  dello  statuto
della scuola. 
  Gli articoli 123 e 128, relativi alla scuola di specializzazione in
"Igiene, tecnica e direzione ospedaliera", gli articoli da 129 a 135,
relativi alla  scuola  di  specializzazione  in  "Igiene  e  medicina
scolastica", sono soppressi  con  il  conseguente  spostamento  della
numerazione degli articoli successivi. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addi' 27 ottobre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974 
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 54. - SCIARRETTA