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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. 1160

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Il   quinto   comma   dell'art.   187,   relativo  alla  scuola  di
specializzazione  in chirurgia, e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti e' aumentato da trentacinque a cinquanta per l'intero
corso.
  Il   quinto   comma   dell'art.   189,   relativo  alla  scuola  di
specializzazione in ostetricia e ginecologia, e' modificato nel senso
che il numero degli iscritti e' aumentato da quaranta a cinquanta per
l'intero corso.
  Il   quarto   comma   dell'art.   198,   relativo  alla  scuola  di
specializzazione  in  urologia, e' modificato nel senso che il numero
degli iscritti e' aumentato da dieci a quindici per l'intero corso.
  Art. 199 - all'elenco degli insegnamenti del 3° anno di corso della
scuola  di  specializzazione  in  oncologia  e'  aggiunto  quello  di
"Diagnostica e terapia dei tumori".
  Il   quarto   comma   dell'art.   228,   relativo  alla  scuola  di
specializzazione   in   malattie   dell'apparato  cardiovascolare,  e
abrogato e sostituito dal seguente:
  "Non saranno consentite abbreviazioni di corso, fatta eccezione per
quei  candidati  che abbiano frequentato gli insegnamenti del 1° anno
di  corso  della  scuola  di  specializzazione  in  medicina  interna
unitamente  a  due  insegnamenti  del  primo  anno  della  scuola  di
specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare.
  Ai   candidati   in  possesso  di  tali  requisiti  sara'  concessa
l'iscrizione al 2° anno di corso".
  Il   settimo   comma   dell'art.   229,  relativo  alla  scuola  di
specializzazione  in  cardiochirurgia,  e'  abrogato e sostituito dal
seguente:
  "La scuola ha sede presso l'istituto di cardiochirurgia".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addi' 27 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 46 - SCIARRETTA