stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1157

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di   Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con
regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Cagliari,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Dopo l'art. 189, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione   in
"Terapia fisica e riabilitazione". 
  Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione 
  Art. 190. - Alla facolta' di medicina e chirurgia  e'  annessa  una
scuola  di  specializzazione  in  terapia  fisica  con  sede   presso
l'istituto di clinica ortopedica. La scuola conferisce il diploma  di
specialista in terapia fisica e riabilitazione. 
  Art. 191. - La durata dei corsi e' di tre anni. 
  Art. 192. - Alla scuola vengono ammessi i laureati  in  medicina  e
chirurgia; il numero complessivo fra tutti gli iscritti ai  tre  anni
di corso non dovra' essere superiore a quindici (cinque  allievi  per
anno di corso). 
  La selezione dei candidati  aspiranti  all'ammissione  alla  scuola
avverra' sulla base di titoli ed esami. 
  Art.  193.  -  Non  sono  consentite  iscrizioni  alla  scuola  con
abbreviazioni di corso. 
  Art. 194. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare
i corsi ufficiali e le esercitazioni. 
  E' inoltre obbligatorio per  gli  iscritti  ai  corsi,  l'internato
presso la clinica. 
  Gli allievi hanno doveri di permanenza presso l'istituto durante le
ore della sua attivita' con presenza giornaliera in ambulatori  e  in
reparti di terapia fisica e di degenza. 
  Dall'obbligo dell'internato potranno essere esentati quegli allievi
che in qualita' di assistenti  o  di  aiuti  prestino  effettivamente
servizio presso reparti della stessa specialita'  in  universita'  ed
ospedali di I e II categoria. 
  Per i corsi che non siano strettamente dimostrati presso la clinica
ortopedica possono essere stabiliti, su parere  del  direttore  della
scuola, periodi di continuativa frequenza presso i  relativi  reparti
specialistici, qualora siano costituiti in  reparti  indipendenti  ed
abbiano adeguata attrezzatura per la  fisioterapia  e  riabilitazione
(neurologia,   centri   di    recupero    spastici,    fisiopatologia
respiratoria, otorinolaringologia, reumatologia, oculistica, ecc.). 
  Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno  durante
l'anno  accademico  dell'operosita'  scolastica  degli  allievi,  con
frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni e sui  turni
di servizio interno. 
  L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza  non
sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. 
  Art. 195. - Le materie di insegnamento sono cosi' suddivise nei tre
anni di corso: 
    1° Anno: 
 
    Principi  di  anatomia  funzionale  (propedeutico  per  tutte  le
materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative); 
    Fisiopatologia dell'apparato neuro-motore (come sopra). 
  2° Anno: 
 
  Semeiotica e clinica delle motulesioni  neurologiche  (propedeutico
per le materie d'insegnamento di base del terzo anno); 
  Semeiotica e clinica delle  deformita'  e  motulesioni  ortopediche
(come sopra); 
  Massoterapia e terapia manuale; 
  Cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica; 
  Idroterapia e balneoterapia. 
  3° Anno: 
 
  Elettroterapia ed elettrologia; 
  Terapia con onde corte ed altri mezzi fisici; 
  Rieducazione  motoria  e  riabilitazione  in  campo  ortopedico   e
traumatologico; 
  Rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico. 
  Art. 196. -  Le  materie  facoltative,  qui  di  seguito  elencate,
potranno essere distribuite nel 2° e nel  3°  anno  a  seconda  delle
necessita'  della  scuola  previa  approvazione  del   consiglio   di
facolta': 
 
  Elettromiografia; 
  Cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche; 
  Rieducazione respiratoria; 
  Riabilitazione nei disturbi del linguaggio; 
  Psicologia e psicopatologia della riabilitazione; 
  Medicina assicurativa; 
  Rieducazione nei disturbi della vista; 
  Climatoterapia; 
  Problemi della riabilitazione geriatrica; 
  Riqualificazione professionale. 
  Art.  197.  -  Per  accedere  ai  corsi  successivi  al  primo   e'
obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso  precedente,
ivi comprese le materie biennali. 
  Gli esami possono essere sostenuti solamente in due  sessioni,  una
estiva ed una autunnale, e comunque  non  oltre  il  trenta  novembre
dell'anno in corso. 
  Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti  gli  esami  e
dopo la discussione  di  una  tesi  scritta  a  carattere  clinico  o
sperimentale. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974 
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 57. - SCIARRETTA