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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1154

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Sassari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con
regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Sassari, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Art.  76 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla
facolta'   di  medicina  e  chirurgia  sono  aggiunte  le  scuole  di
specializzazione   in   "Neurochirurgia"   e   in   "Neuropsichiatria
infantile".

  Dopo l'art. 126, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  delle  scuole  di  specializzazione  in
"Neurochirurgia" e in "Neuropsichiatria infantile".

            Scuola di specializzazione in neurochirurgia

  Art.  127.  -  Presso  l'istituto  di  clinica  neurochirurgica  e'
istituita la scuola di specializzazione in neurochirurgia.
  La  scuola  conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia.
Il corso ha la durata di quattro anni.

  Art. 128. - Le materie di insegnamento ed i piani di studio sono:

      1° Anno:

    Semeiotica e clinica neurologica;
    Elementi di psichiatria;
    Neuroanatomia;
    Neurofisiologia;
    Clinica neurochirurgica (quadriennale).

      2° Anno:

    Neurooftalmologia;
    Neurootoiatria;
    Elettroencefalografia ed elettromiografia;
    Clinica neurochirurgica.

      3° Anno:

    Anestesiologia;
    Neuropatologia;
    Neuroradiologia (biennale);
    Clinica neurochirurgica.

      4° Anno:

    Tecniche operatorie;
    Neurochirurgia infantile;
    Neurochirurgia stereotossica;
    Neuroradiologia;
    Neurotraumatologia;
    Clinica neurochirurgica;
    Neurochirurgia spinale.

  Art.  129.  -  Potranno  essere  ammessi  alla scuola i laureati in
medicina e chirurgia.
  Il numero massimo degli iscritti e' di cinque per anno.
  Le ammissioni avvengono per titoli ed esami.
  Agli  anni successivi al primo sono ammessi gli allievi che abbiano
regolarmente  frequentato  il  corso precedente e superato i relativi
esami di profitto.
  Le   prove  d'esame  per  ciascun  anno  di  corso  riguardano  gli
insegnamenti impartiti in quell'anno, secondo il piano di studio.
  Gli  esami  possono  essere  sostenuti  in  due sessioni: estiva ed
autunnale.
  Gli  allievi  che  chiedono  il  trasferimento da altre universita'
potranno essere ammessi alla scuola secondo i modi di legge.
  Sono  ammessi all'esame di diploma gli allievi che abbiano superato
tutti gli esami di profitto.
  L'esame  di  diploma  consiste  nella discussione orale di una tesi
scritta,  su  un  tema  in  precedenza  approvato dal direttore della
scuola.
  Abbreviazioni del corso non sono consentite per alcun motivo.
  La frequenza e' obbligatoria per un periodo di almeno nove mesi per
anno  accademico. Il corso comprende lezioni, seminari, esercitazioni
e internato presso l'istituto di clinica neurochirurgica.
  Deroghe   parziali   dall'obbligo  dell'internato  potranno  essere
concesse,  nei limiti delle norme vigenti, unicamente agli assistenti
e borsisti che prestino regolare servizio in istituti universitari di
neurochirurgia.
  Soggiorni  di  studio  presso  istituti  italiani  o stranieri sono
ammessi  solo  previa  presentazione  di un programma di ricerca, che
dovra' essere approvato dal direttore della scuola.

      Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

  Art.  130.  -  Titolo  necessario  per  l'ammissione alla scuola di
specializzazione  in  neuropsichiatria  infantile  e'  la  laurea  in
medicina e chirurgia. L'ammissione e' per titoli ed esami.

  Art. 131. - Il corso di studio ha la durata di quattro anni.
  La frequenza alle lezioni e' obbligatoria.
  L'internato  e'  obbligatorio  per la durata di sei mesi in clinica
pediatrica  per  gli  studenti  del  primo  anno;  per  tre  mesi  in
neurologia e per tre mesi in psichiatria per gli studenti del secondo
anno; in neuropsichiatria infantile per la durata di sei mesi per gli
studenti  del  terzo  anno e per la durata di sei mesi per quelli del
quarto anno.
  Il  numero degli iscritti per ogni anno del corso non potra' essere
superiore a otto.

  Art. 132. - Le materie d'insegnamento sono:

      1° Anno:

    Anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
    Fisiologia  del sistema nervoso con particolare riguardo all'eta'
evolutiva;
    Genetica;
    Endocrinologia dell'eta' evolutiva e auxologia;
    Patologia e clinica pediatrica;
    Tecniche di laboratorio.

      2° Anno:

    Anatomia patologica del sistema nervoso;
    Biochimica patologica del sistema nervoso;
    Psicologia dell'eta' evolutiva;
    Semeiotica e clinica neurologica;
    Semeiotica e clinica psichiatrica.

      3° Anno:

    Psicopatologia dell'eta' evolutiva;
    Semeiotica e clinica neurologica infantile;
    Psicodiagnostica dell'eta' evolutiva;
    Elettrofisiologia;
    Neuroradiologia;
    Neurochirurgia dell'eta' evolutiva;
    Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I);

      4° Anno:

    Clinica psichiatrica infantile (II);
    Terapia generale delle malattie mentali infantili;
    Psicoterapia dell'eta' evolutiva;
    Fonoiatria;
    Psicopedagogia;
    Sociologia applicata alla popolazione infantile;
    Organizzazione diagnostico assistenziale e legislazione.

  Gli esami da sostenere sono:

      1° Anno:
    1) Embriologia e anatomia del sistema nervoso;
    2) Fisiologia del sistema nervoso;
    3) Genetica, endocrinologia e auxologia;
    4) Patologia e clinica pediatrica.

      2° Anno:
    5) Anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso;
    6) Psicologia dell'eta' evolutiva;
    7) Semeiotica e clinica neurologica;
    8) Semeiotica e clinica psichiatrica.

      3° Anno:
    9) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
    10) Psicopatologia dell'eta' evolutiva;
    11) Psicodiagnostica dell'eta' evolutiva.

      4° Anno:
    12) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile;
    13) Psicopedagogia;
    14) Organizzazione diagnostico-assistenziale e legislazione.

  Art.  133.  -  Per  ottenere  l'iscrizione  al  2°, 3° e 4° anno di
specializzazioni  gli  iscritti  dovranno  avere  sostenuto gli esami
delle  materie  prescritte  per  l'anno precedente, tranne che per la
clinica  pediatrica  infantile,  il  cui esame va sostenuto al quarto
anno.
  Gli  specialisti  in  clinica delle malattie nervose e mentali o in
neurologia  o  in psichiatria sono iscritti d'ufficio al secondo anno
della  scuola  e  sono  esentati  dal sostenere gli esami di profitto
numeri  1),  2), 5), 7) e 8) e dall'espletare il periodo di internato
in neurologia e psichiatria.
  Gli  specialisti  in  clinica pediatrica sono iscritti d'ufficio al
secondo  anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di
profitto  numeri 3) e 4) e dall'espletare il periodo di internato del
primo anno.
  Per  conseguire  il  diploma  di  specialista  in  neuropsichiatria
infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e
discutere  una dissertazione scritta su argomento di neuropsichiatria
infantile.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 47. - SCIARRETTA