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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1153

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Palermo,
approvato  con  regio  decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato
con   regio   decreto   13   ottobre  1927,  n.  2240,  e  successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto  30 novembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Palermo, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Art. 152 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla
facolta'   di  medicina  e  chirurgia  sono  aggiunte  le  scuole  in
"Chirurgia  d'urgenza e pronto soccorso", in "Malattie infettive", in
"Puericultura".

  L'art. 167, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da
ammettere  alla  scuola  in medicina interna e' stabilito in otto per
ogni anno di corso (totale quaranta iscritti).

  Art.  168  - il secondo comma e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti da ammettere alla scuola in chirurgia e' stabilito in
dieci per ogni anno di corso (totale cinquanta iscritti).

  L'art. 169, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da
ammettere  alla  scuola  in  ostetricia e ginecologia e' stabilito in
dodici per ogni anno di corso (totale quarantotto iscritti).

  L'art. 170, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da
ammettere  alla  scuola  in ortopedia e traumatologia e' stabilito in
otto per ogni anno di corso (totale ventiquattro iscritti).

  L'art. 176, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da
ammettere  alla scuola in clinica pediatrica e' stabilito in quindici
per ogni anno di corso (totale quarantacinque iscritti).

  Art.  178  -  il  primo comma e' modificato nel senso che il numero
degli  iscritti  da  ammettere  alla  scuola  in  igiene  e  medicina
preventiva e' stabilito in venticinque per ogni anno di corso (totale
settantacinque iscritti).

  L'art. 182, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da
ammettere  alla  scuola in anestesiologia e rianimazione e' stabilito
in venti per ogni anno di corso (totale sessanta iscritti).

  L'art. 184, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da
ammettere alla scuola in medicina del lavoro e' stabilito in quindici
per ogni anno di corso (totale quarantacinque iscritti).

  L'art. 185, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da
ammettere  alla scuola di urologia e' stabilito in otto per ogni anno
di corso (totale ventiquattro iscritti).

  L'art. 186, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da
ammettere   alla   scuola  in  malattie  dell'apparato  digerente  e'
stabilito  in  otto  per  ogni  anno  di  corso  (totale ventiquattro
iscritti).

  Dopo l'art. 189, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  delle  scuole  di  specializzazione  in
"Chirurgia  d'urgenza  e pronto soccorso" in "Malattie infettive", in
"Puericultura".

 Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

  Art.  190. - La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e
di  pronto soccorso conferisce il diploma di specialista in chirurgia
d'urgenza   e   di   pronto  soccorso.  Gli  anni  necessari  per  il
conseguimento del diploma sono quattro.
  La  scuola  ha sede presso la clinica chirurgica generale e terapia
chirurgica  I.  Il  numero  massimo  complessivo  degli iscritti alla
scuola  e' di venti (cinque per ogni anno di corso). La selezione dei
candidati  aspiranti  avverra'  sulla  base  di  titoli  ed esami. La
frequenza  alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni e' obbligatoria per
tutti  gli  iscritti.  L'internato  e'  obbligatorio  durante tutti i
quattro  anni del corso che si svolgera' presso l'istituto di clinica
chirurgica generale e terapia chirurgica I, sotto forma di permanenza
costante  in  tale  istituto  durante le ore della sua attivita', con
presenza  giornaliera nei vari reparti. Il direttore e gli insegnanti
della    scuola   si   accerteranno,   durante   l'anno   accademico,
dell'operosita'    scolastica    degli    allievi,    con   frequenti
interrogazioni  e  vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni
di  servizio  interno.  L'allievo  che  non  abbia  ottemperato  agli
obblighi  di  frequenza  non  sara'  ammesso  a  sostenere  gli esami
annuali.  Alla  fine  del corso l'allievo inoltre dovra' sostenere un
esame finale di profitto, oltre a quello di diploma.

  Art. 191. - Le materie del corso sono le seguenti per i vari anni:

      1° Anno:
    Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (I);
    Chirurgia generale (quadriennale) (I);
    Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (I);
    Anestesiologia;
    Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza;
    Semeiotica chirurgica;
    Radiologia;
    Traumatologia maxillo-facciale.

      2° Anno:
    Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (II);
    Chirurgia generale (quadriennale) (II);
    Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (II);
    Chirurgia plastica riparatrice (biennale) (I);
    Anatomia chirurgica;
    Trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
    Chirurgia ginecologica d'urgenza;
    Chirurgia urologica d'urgenza.

      3° Anno:
    Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (III);
    Chirurgia generale (quadriennale) (III);
    Neurotraumatologia (biennale) (I);
    Chirurgia plastica riparatrice (biennale) (II);
    Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche;
    Chirurgia toracica d'urgenza;
    Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;
    Chirurgia pediatrica d'urgenza.

      4° Anno:
    Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (IV);
    Chirurgia generale (quadriennale) (IV);
    Neurotraumatologia (biennale) (II);
    Fisiopatologia del politraumatizzato;
    Trattamento del politraumatizzato;
    Rianimazione.

          Scuola di specializzazione in malattie infettive

  Art.  192.  -  E'  istituita  presso  l'istituto  per  le  malattie
infettive  dell'Universita'  di Palermo la scuola di specializzazione
in  malattie  infettive.  Alla  scuola  sono  ammessi  i  laureati in
medicina  e  chirurgia  per un numero massimo complessivo di quindici
iscritti  (cinque  per  ogni anno di corso). Il corso ha la durata di
tre  anni  e  si  svolge  presso  l'istituto  di  malattie infettive.
L'ammissione  alla  scuola  avviene  in base ai titoli di studio e di
carriera  ed eventualmente a seguito di concorso per esami scritti se
il  numero dei candidati e' maggiore. Gli iscritti hanno l'obbligo di
frequentare  le  lezioni e le esercitazioni pratiche; la frequenza e'
obbligatoria per l'intero anno accademico; e' inoltre obbligatorio un
internato  di almeno sei mesi ogni anno di corso presso l'istituto di
malattie   infettive.   La  firma  di  frequenza  e'  necessaria  per
l'ammissione all'esame di profitto alla fine di ogni anno accademico.

  Art. 193. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

      1° Anno:
    Epidemiologia generale delle malattie infettive;
    Nozioni  generali  di  batteriologia,  virologia, parassitologia,
immunologia;
    Tecnica  batteriologica,  virologia,  immunologia  applicata alle
malattie infettive (1° anno).

      2° Anno:
    Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);
    Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
    Anatomia patologica delle malattie infettive;
    Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica
(2° anno).

      3° Anno:
    Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);
    Malattie infettive dei Paesi caldi;
    Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
    Legislazione sanitaria e malattie infettive.
  Le  commissioni  per gli esami di profitto e per l'esame di diploma
sono nominate secondo le norme generali dello statuto.
  Gli esami di profitto si svolgono al 1° anno sulle discipline:
    Epidemiologia generale delle malattie infettive;
    Nozioni  generali  di batteriologia, virologia, parassitologia ed
immunologia.

  Al 2° anno sulle discipline:
    Semeiotica e diagnostica delle malattie in infettive;
    Anatomia patologica delle malattie infettive;
    Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica (2° anno).

  Al 3° anno sulle discipline:
    Patologia e clinica delle malattie infettive;
    Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
    Legislazione sanitaria e malattie infettive.
  Per  il  passaggio  da  un anno all'altro, lo specializzando dovra'
aver superato gli esami di profitto stabiliti. Alla fine del triennio
lo specializzando dovra' presentare una tesi concordata col direttore
della  scuola che sara' discussa agli esami di diploma. Inoltre sara'
tenuto ad una prova pratica sugli argomenti svolti nel triennio.

             Scuola di specializzazione in puericultura

  Art.  194.  -  La  scuola  di  specializzazione  in puericultura e'
annessa all'istituto di puericultura. Essa ha la durata di tre anni e
si  propone  di conferire la preparazione tecnico-pratica in biologia
infantile  e pediatria preventiva a laureati in medicina e chirurgia.
Numero  massimo  di  iscritti:  cinque per ogni anno di corso (totale
iscritti  n.  15). Non sono annesse per alcun motivo abbreviazioni di
corso. Le materie di insegnamento sono:

      1° Anno:
    Peculiarita' anatomo-fisiologiche dell'eta' evolutiva;
    Elementi di genetica medica e di eugenetica;
    Elementi di puericultura perinatale:
    Auxologia;
    Alimentazione e dietetica dell'eta' infantile;
    Elementi di semeiotica infantile.

      2° Anno:
    Psicologia ed igiene mentale nell'eta' evolutiva;
    Igiene ed assistenza dell'eta' evolutiva;
    Profilassi delle malattie infettive dell'infanzia;
    Elementi di medicina scolastica;
    Legislazione ed assistenza sociale all'infanzia.

      3° Anno:
    Tirocinio pratico presso l'istituto dove ha sede la scuola.
  Durante  l'anno  saranno svolte esercitazioni pratiche e conferenze
su argomenti di puericultura.
  Gli  iscritti  hanno  l'obbligo di internato con le modalita' e gli
orari che saranno stabiliti dal direttore della scuola.
  Alla  fine  di  ognuno  dei  primi  due anni, gli iscritti dovranno
sostenere l'esame sulle materie di insegnamento.
  Al termine del 3° anno essi sosterranno un esame pratico unitamente
all'esame di diploma.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 51. - SCIARRETTA