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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1152

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    L'art.  245,  relativo  alle  norme  generali  per  le  scuole di
specializzazione  annesse  alla  facolta' di medicina e chirurgia, e'
abrogato e sostituito dal seguente:
  Art.  245. - L'insegnamento e' impartito mediante corsi e gruppi di
lezione. Il corso comprende non meno di 25 o di 50 lezioni. Esso puo'
essere  istituito nelle scuole in cui se ne ravvisi l'opportunita' in
rapporto ad esigenze didattiche.
  Puo'  comprendere  una  materia  solo o un gruppo di materie affini
comprese nello statuto di scuole anche diverse.
  Viene  proposto  dalla  facolta' su indicazione dei direttori delle
scuole interessate e approvato dal rettore, entro il mese di giugno.
  Il  conferimento dell'incarico del gruppo di lezioni viene proposto
dal consiglio di facolta' su indicazione del direttore della scuola e
approvato dal rettore entro il mese di giugno.
  E' consentito il cumulo degli incarichi di gruppi di lezioni.
  L'art.   302,   relativo   alla   "Scuola  di  specializzazione  in
cardiologia  e  reumatologia", che muta la denominazione in quella di
"Scuola     di    specializzazione    in    malattie    dell'apparato
cardiovascolare", e' abrogato e sostituito dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare

  Art.  302.  - Il numero degli iscritti e' di dieci per ogni anno di
corso.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      Anatomia normale dell'apparato cardio-vascolare;
      Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare e respiratorio;
      Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (1° corso);
      Patologia cardio-vascolare (1° corso);
      Semeiologia fisica (1° corso);
      Semeiologia strumentale (1° corso).
    2° Anno:
      Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (2° corso);
      Patologia cardio-vascolare (2° corso);
      Semeiologia fisica (2° corso);
      Semeiologia strumentale (2° corso);
      Anatomia patologica dell'apparato cardio vascolare (1° corso);
      Radiologia;
      Farmacologia;
      Clinica e terapia (1° corso).
    3° Anno:
      Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (2° corso);
      Clinica e terapia (2° corso);
      Chirurgia dell'apparato cardiovascolare;
      Statistica ed epidemiologia.

  Dopo l'art. 362, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi  alla  istituzione  della  "Scuola  di  specializzazione  in
anatomia e istologia patologica".

    Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica

  Art.  363.  -  La  scuola ha la durata di tre anni e ha sede presso
l'istituto  di  anatomia  e  istologia patologica. Il direttore della
scuola  e'  il  professore  di  ruolo  della materia. Il numero degli
iscritti e' limitato a cinque per ciascun anno di corso.
  Art. 364. - Le materie di insegnamento sono:
    1° Anno:
      Tecnica delle autopsie;
      Diagnostica anatomo-patologica macroscopica;
      Anatomia patologica sistematica 1°;
      Tecnica istologica ed istochimica 1°.
    2° Anno:
      Anatomia patologica sistematica 2°;
      Tecnica istologica ed istochimica 2°;
      Diagnostica istopatologica 1°;
      Elementi di macroscopica elettronica.
    3° Anno:
      Diagnostica istopatologica 2°:
      Diagnostica ematologica;
      Tecnica e diagnostica citologica;
      Legislazione sanitaria tanatologica.

  Art.  365.  - I corsi teorici e pratici sono integrati da internati
ed  esercitazioni.  L'internato si intende continuativo per la durata
dei corsi presso l'istituto di anatomia e istologia patologica.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale  delle  legge dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 30. - SCIARRETTA