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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. 1151

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 01/05/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con  regio  decreto  7  ottobre  1926, n. 2054 e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione
sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Art.  50  - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso
di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto il seguente:
      Terapia pediatrica sistematica.
  Nello  stesso  elenco  l'insegnamento complementare di "Tisiologia"
muta   denominazione   in   "Tisiologia   e   malattie  dell'apparato
respiratorio".
  L'art. 57, relativo al corso di laurea in fisica, e' modificato nel
senso che gli ultimi tre commi concernenti le modalita' dell'esame di
laurea vengono abrogati e sostituiti dai seguenti:

  L'esame  di  laurea consiste nella compilazione e discussione di un
elaborato  scritto su di un tema liberamente scelto dal candidato, ma
rispondente, in modo essenziale, ai fini della laurea.
  Superato  l'esame  di  laurea  lo  studente  consegue  il titolo di
dottore  in  fisica,  indipendentemente  dall'indirizzo prescelto del
quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.
  L'art.  67, relativo alle modalita' concernenti gli esami di laurea
dei  corsi di chimica, chimica industriale, scienze naturali, scienze
biologiche  e  scienze  geologiche,  viene  abrogato e sostituito dal
seguente:

  L'esame  di  laurea  per  i corsi di scienze naturali, biologiche e
geologiche  consiste nella discussione di una dissertazione scritta e
di   una  tesi  orale  svolte  dal  candidato  in  temi  relativi  ad
insegnamenti  fondamentali  o  complementari  propri della laurea cui
egli aspira.
  L'argomento  della  tesi  orale deve riferirsi a materia diversa da
quella in cui e' stata compilata la dissertazione scritta. L'esame di
laurea  per  i  corsi di chimica e chimica industriale consiste nella
discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in tema
relativo  ad  insegnamento  fondamentale o complementare propri della
laurea cui egli aspira.
  Per  i  corsi  di  laurea  in  scienze  biologiche  ed  in  scienze
geologiche la tesi a carattere sperimentale puo' essere fatta, previa
autorizzazione  della  facolta', anche in collaborazione; tuttavia la
discussione deve essere sempre individuale.
  Nella  tesi  deve essere, pero', chiaramente indicato il contributo
di tutti i singoli collaboratori.
  L'art.  414,  relativo  all'ammontare  delle tasse che gli iscritti
alla  scuola  per  tecnici testisti (scuola diretta a fini speciali),
sono  tenuti  a pagare, e' modificato nel senso che viene aggiunto il
seguente nuovo comma:
  "Coloro  i  quali,  ritenuti idonei sulla base di esami e di titoli
attestanti  una  preparazione  nel  campo  scientifico, siano ammessi
direttamente   al   secondo   anno   dovranno  pagare  un  contributo
differenziale di L. 40.000, pari ai contributi stabiliti per il primo
anno di frequenza".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 16 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 64. - SCIARRETTA