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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. 1149

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con  regio  decreto  20  aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Napoli, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Dopo  l'art.  50,  e  con  lo  spostamento  della numerazione degli
articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi
alla istituzione dell'istituto di "Storia del diritto italiano".
  Istituto di storia del diritto italiano
  Art.  51.  -  E'  costituito  presso  la facolta' di giurisprudenza
l'istituto  di storia del diritto italiano. Fanno parte dell'istituto
gli  insegnamenti  di: storia del diritto italiano (I e II cattedra),
esegesi delle fonti del diritto italiano, diritto comune.
  Art.  52.  -  L'istituto ha per scopo di dare impulso alle ricerche
storico-giuridiche nell'ampio arco di tempo compreso dalla storia del
diritto  italiano,  coordinare l'insegnamento delle discipline che ad
esso   fanno  capo  anche  in  riferimento  alle  materie  dogmatiche
dell'ordinamento  italiano,  promuovere  convegni di studio, cicli di
seminari e conferenze.
  Provvede a curare pubblicazioni sugli ordinamenti storico-giuridici
italiani  e  su  singoli  istituti,  domandandone  la responsabilita'
dell'edizione  ad  un  dettagliato  giudizio  scritto  dei professori
titolari delle discipline facenti parte dell'istituto.
  Art.  53.  -  L'istituto,  ai  suoi fini di studio e di ricerca, si
avvarra'  di  una  biblioteca  specializzata che, coordinata a quella
centrale della facolta', funzionera' come una diramazione di essa.
  Art. 54. - La direzione dell'istituto e' tenuta vicendevolmente per
un  quinquennio  dai  professori  titolari  della  I e II cattedra di
storia  del  diritto  italiano  e  cio'  soprattutto  allo  scopo  di
sviluppare  ed  integrare maggiormente le attivita' dell'istituto con
il  raggiungimento di alternati programmi, sia pure nell'unita' degli
intenti.
  Art.  55. - Seno ammessi a frequentare l'istituto gli studenti ed i
laureati  della  facolta'.  Sono  ammessi,  altresi', gli studenti, i
laureati  di  altre  facolta'  e gli studiosi che, in base a regolare
domanda, ne ottengono l'autorizzazione del direttore.
  Art.  56.  -  Il  regolamento  interno dell'istituto e' emanato dal
direttore    ed   approvato   dal   consiglio   della   facolta'   di
giurisprudenza.
  L'art. 116, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, e'
modificato nel senso che l'insegnamento complementare di "Tisiologia"
muta   la   denominazione   in   quella  di  "Tisiologia  e  malattie
dell'apparato respiratorio".
  Art.  124  -  all'elenco  degli  istituti  annessi alla facolta' di
medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

  Istituto di clinica medica II;
  Istituto di patologia medica II;
  Istituto di clinica chirurgica II;
  Istituto di patologia chirurgica II;
  Istituto di clinica ostetrica e ginecologica II;
  Istituto di chirurgia d'urgenza;
  Istituto di chirurgia sperimentale;
  Istituto di patologia generale II;
  Istituto di istituzioni di patologia generale;
  Istituto di fisiologia umana II;
  Istituto di anatomia patologica II;
  Istituto di clinica ortopedica II;
  Istituto di clinica oculistica II;
  Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali II;
  Istituto di anestesiologia e rianimazione;
  Istituto di farmacologia II;
  Istituto di chimica biologica II;
  Istituto di gerontologia e geriatria;
  Istituto di neurochirurgia;
  Istituto di istologia ed embriologia generale;
  Istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
  L'art.   130,   concernente   i   professori  titolari  di  chimica
farmaceutica,  e'  modificato  nel  senso  che  il  secondo  comma e'
abrogato e sostituito dal seguente:
  "I  professori titolari di chimica farmaceutica sono aggregati alla
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali".
  Art. 141 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in matematica, indirizzo generale, sono aggiunti i seguenti:

  Equazioni funzionali;
  Meccanica del continuo;
  Algebra commutativa;
  Teoria dei gruppi;
  Istituzioni di algebra superiore.
  Art. 147 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea   in   matematica,  indirizzo  applicativo,  sono  aggiunti  i
seguenti:
    1) Orientamento numerico:
      Equazioni funzionali;
      Meccanica del continuo;
      Ricerca operativa.
    2) Orientamento meccanico:
      Equazioni funzionali;
      Meccanica del continuo.
  Art. 152 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

  Esercitazioni di chimica organica;
  Genetica umana;
  Citogenetica;
  Genetica vegetale.
  Art. 156 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

  Esercitazioni di chimica organica;
  Genetica umana;
  Citogenetica;
  Genetica vegetale;
  Neurobiologia.
  Art. 159 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea   in   "Scienze   geologiche"   e'   aggiunto   il   seguente:
"Esercitazioni di paleontologia".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 8 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 65. - SCIARRETTA