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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1147

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli Studi di  Roma,  approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350, e modificato con regio
decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
    Art. 66 - all'elenco degli insegnamenti complementari  del  corso
di laurea in materie letterarie e' aggiunto il seguente: 
 
    Storia della lingua francese. 
  Art. 68 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in lingue e letterature straniere e' aggiunto il seguente: 
 
  Storia della lingua francese. 
  Art. 81 -  all'elenco  degli  istituti  annessi  alla  facolta'  di
medicina e chirurgia e' aggiunto il seguente: 
 
  Museo di storia della medicina. 
  L'art. 88, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali e' abrogato  e  sostituito
dal seguente: 
    La facolta' comprende i seguenti istituti: 
      1) istituto di chimica generale ed inorganica; 
      2) istituto di chimica analitica; 
      3) istituto di chimica fisica; 
      4) istituto di chimica organica; 
      5) istituto di fisica; 
      6) istituto di antropologia; 
      7)  istituto  di  mineralogia  e  petrografia,  suddiviso   nei
laboratori di: mineralogia e petrografia; 
      8)  istituto  di  geologia  e  paleontologia,   suddiviso   nei
laboratori di: geologia e paleontologia; 
      9) istituto di anatomia comparata; 
      10) istituto di zoologia "Federico Raffaele"; 
      11) istituto di fisiologia generale; 
      12) istituto di botanica; 
      13) osservatorio astronomico; 
      14) istituto di matematica con annessi laboratori di: 
        a) analisi matematica e numerica; 
        b) geometria; 
        c) meccanica e fisica matematica; 
        d) calcolo delle probabilita'; 
      15) istituto di geochimica; 
      16) istituto di scienza dell'alimentazione; 
      17) istituto di genetica; 
      18) istituto di istologia ed embriologia; 
      19) istituto dell'orto botanico. 
      La facolta' dispone inoltre di un servizio generale chimico cui
sono assegnati servizi di comune interesse dei  quattro  istituti  di
chimica. La natura di tali servizi e' stabilita  dalla  facolta'.  Il
servizio generale chimico dispone di  personale  non  docente  ed  e'
retto da un consiglio costituito da un  direttore  e  quattro  membri
rappresentanti dei quattro istituti di chimica, nominati dal  rettore
su proposta della facolta', il direttore tra i  professori  di  ruolo
dei quattro istituti e gli altri membri tra i professori di  ruolo  e
gli assistenti di ruolo. Il  direttore  e  i  consiglieri  durano  in
carica due anni e possono essere confermati per un altro biennio. 
    L'art.  141,  relativo  agli  esami  del  corso  di   laurea   in
architettura e' modificato nel  senso  che  il  secondo  periodo  del
secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: 
    "L'insegnamento  di  tecnologia   dell'architettura   ha   durata
biennale e comporta un unico esame al termine del secondo corso". 
    L'art.  142,  relativo  alla  propedeuticita'  degli   esami   e'
modificato nel senso che la propedeuticita' relativa  agli  esami  di
"tecnologia  dell'architettura  I,  composizione  architettonica  II,
statica" nei confronti dell'esame  di  "tecnologia  dell'architettura
II" e' soppressa. 
  Dopo l'art. 741  e  con  lo  spostamento  della  numerazione  degli
articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli  relativi
alla  istituzione  della  scuola   speciale   per   terapisti   della
riabilitazione  dell'apparato  motore,  annessa  alla   facolta'   di
medicina e chirurgia. 
  Scuola speciale per terapisti  della  riabilitazione  dell'apparato
motore 
  Art. 742. - La scuola speciale per terapisti  della  riabilitazione
dell'apparato motore ha sede presso la  cattedra  di  terapia  fisica
nell'istituto di clinica ortopedica e traumatologica dell'Universita'
di  Roma.  La  scuola  ha  la  finalita'   di   preparare   personale
specializzato  nella  rieducazione  motoria  e  psico-motoria   nelle
lesioni  dell'apparato  locomotore  sia   nell'eta'   evolutiva   sia
nell'eta' adulta. 
  Art. 743. -  Il  corso  di  studi  per  conseguire  il  diploma  di
terapista della riabilitazione dell'apparato motore ha la  durata  di
tre anni e comprende lezioni teoriche ed esercitazioni  pratiche.  Il
3°  anno  e'  esclusivamente  dedicato  al   tirocinio   pratico   da
effettuarsi  presso  la  sede  della  scuola  e  in  altri   istituti
riconosciuti idonei. 
  Art. 744. - La direzione della scuola e' affidata al titolare della
cattedra di terapia fisica. Esso e' coadiuvato da un vice-direttore e
dal consiglio dei docenti. 
  Art. 745. - Il  direttore,  il  vice-direttore,  il  consiglio  dei
docenti, formano il consiglio della  scuola.  Esso  e'  nominato  dal
rettore su designazione del consiglio della facolta'  di  medicina  e
chirurgia. 
  Art. 746. - Spetta al consiglio della scuola: 
    1) determinare l'ordine degli studi; 
    2) coordinare ed approvare i programmi dei singoli corsi teorici,
dei seminari e dei tirocini pratici; 
    3) stabilire l'orario delle lezioni, dei tirocini pratici  ed  il
diario e le modalita' degli esami sia di profitto che di diploma. 
  Per i problemi  di  carattere  amministrativo  il  direttore  della
scuola e' assistito da un apposito comitato composto: 
    a) dallo stesso direttore della scuola che lo presiede; 
    b) dal vice-direttore della scuola che presiede  il  comitato  in
caso di assenza o impedimento del direttore; 
    c) dagli altri professori docenti della scuola; 
    d) da rappresentanti degli enti o  privati  che  concorrano  alle
spese di funzionamento con contributi annui individuali; a tale scopo
ciascun  ente  o  privato  che  concorra  con  un  contributo   annuo
individuale  non  inferiore  a  L.  3.000.000  potra'  designare   un
rappresentante per ogni L. 3.000.000, mentre gli enti o  privati  che
concorrano con minor contributo annuo, purche'  non  inferiore  a  L.
500.000,   hanno   diritto   di   designare   collegialmente   propri
rappresentanti in ragione di un membro per ogni sei concorrenti. 
  Spetta al comitato amministrativo della scuola: 
    1) proporre al rettore l'ammontare del contributo di  laboratorio
dovuto dagli allievi; 
    2) determinare i compensi da corrispondere ai docenti e  a  tutti
coloro che prestano la loro opera nella scuola; 
    3) autorizzare ogni altra spesa occorrente al funzionamento della
scuola; 
    4) assegnare agli allievi piu' meritevoli le borse di studio  che
perverranno dagli enti interessati a  promuovere  la  formazione  dei
terapisti; 
    5) approvare il bilancio interno della scuola. 
  Il direttore della scuola da'  esecuzione  alle  deliberazioni  del
comitato, conformi al bilancio interno ed alle  norme  amministrative
contenute nella legislazione universitaria. 
  Art. 747. - Possono essere ammessi alla scuola allievi  di  ambo  i
sessi di eta' non inferiore ai 18 anni provvisti del titolo di studio
prescritto  per   l'ammissione   all'Universita'.   L'ammissione   e'
subordinata ad un colloquio attitudinale che si svolgera'  presso  la
sede della scuola ed in base ai titoli prodotti  dal  candidato.  Per
ogni corso saranno ammessi al massimo trenta allievi. 
  Art. 748. - Per l'iscrizione alla scuola e per  il  versamento  dei
relativi contributi sono valide le norme previste dalla legge vigente
per l'iscrizione ai corsi universitari. 
  Art. 749. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. 
  Art. 750. - Le materie di insegnamento sono: 
    1° Anno: 
      1) anatomia con particolare riguardo al sistema neuro-motorio; 
      2) fisiologia; 
      3) chinesiologia generale; 
      4) psicologia e pedagogia generali; 
      5) biologia; 
      6) patologia generale; 
      7) igiene e profilassi. Prevenzione; 
      8) deontologia - Legislazione sanitaria; 
      9) servizio sociale; 
      10) ortopedia e traumatologia; 
      11) neurologia; 
      12) nozioni di pronto soccorso; 
      13) pediatria e puericultura; 
      14)  neuropsichiatria  infantile  e  psicopatologia   dell'eta'
evolutiva; 
      15) massoterapia; 
      16) reumatologia; 
      17) geriatria. 
    2° Anno: 
      1) terapia fisica; 
      2) chinesiologia e chinesiterapia respiratoria: 
      3) nozioni di terapia del linguaggio; 
      4) metodologia e applicazione della O.T.; 
      5)   chinesiterapia   e   riabilitazione   in    ortopedia    e
traumatologia; 
      6) chinesiterapia e riabilitazione in neurologia; 
      7) ludoterapia; 
      8) chinesiterapia e riabilitazione dei cerebropatici infantili; 
      9) riabilitazione in geriatria; 
      10) riabilitazione nella patologia cardiovascolare; 
      11) protesi e tutori. 
    3° Anno: 
 
      Tirocinio pratico. 
  Art. 751. - Al termine del primo e del  secondo  anno  gli  allievi
devono sostenere gli esami inerenti le materie d'insegnamento. 
  Nel terzo anno il tirocinio viene diviso in due fasi. 
  Nella prima, di due mesi, saranno scelte sedi comuni  a  tutti  gli
allievi. Nella seconda, di cinque mesi, le sedi saranno  scelte  dopo
un colloquio svolto dagli allievi che indichi le esigenze e requisiti
di indirizzo di ulteriore qualificazione professionale. 
  Alla fine del terzo anno gli allievi dovranno discutere una tesi  e
svolgere una prova pratica che attestino  una  preparazione  adeguata
nelle materie oggetto di insegnamento. 
  L'esame di diploma deve essere superato  entro  cinque  anni  dalla
data di immatricolazione. 
  La votazione minima per il superamento degli esami e' stabilita nel
punteggio di 6/10 per ciascuna prova. 
  Per l'esame finale la votazione minima sara' espressa in 18/30.  La
commissione d'esame e' nominata dal direttore della scuola. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
Visto il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1974 
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 36. - CARUSO