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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. 1146

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Trieste,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 ottobre
1961,   n.  1836  e  modificato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Trieste, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Art.  1.  -  La  convenzione stipulata in data 29 febbraio 1968 tra
l'Universita'   degli  studi  di  Trieste  ed  il  Consorzio  per  la
istituzione  e  lo  sviluppo di insegnamenti universitari in Udine ai
fini  del  finanziamento  e  mantenimento  della facolta' di lingue e
letterature   straniere   in  Udine,  parzialmente  modificata  dalle
convenzioni  stipulate dagli stessi enti in data 9 dicembre 1970 e 24
aprile   1971   e   dall'atto   aggiuntivo  del  17  maggio  1972  e'
ulteriormente modificata con l'atto aggiuntivo del 23 febbraio 1973.
  Art.  2.  -  Le  suddette  convenzioni stipulate in data 9 dicembre
1970,  24 aprile 1971, 17 maggio 1972 e 23 febbraio 1973 (concernenti
la  modifica degli articoli 3 e 5 della convenzione stipulata in data
29 febbraio 1968) sono approvate e rese esecutive.
  L'art. 3 e' modificato nel senso che i posti di professore di ruolo
sono  portati  da  5  a  6  e,  inoltre, potranno essere conferiti 19
incarichi  di  insegnamento elevabili sino a 25 in caso di vacanza di
posti di ruolo di professore.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 16 ottobre 1973

                                LEONE

                                                  MALFATTI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 ottobre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 27. - SCIARRETTA