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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 418

Corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

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Testo in vigore dal: 12-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo
per  l'emanazione  di  norme  sullo  stato  giuridico  del  personale
direttivo,  ispettivo,  docente  e  non docente della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica dello Stato;
  Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge
30 luglio 1973, n. 477;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri  per  il  tesoro  e  per  la  riforma della pubblica
amministrazione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  corrispondere  alle  effettive  esigenze connesse al crescente
sviluppo   della  scuola,  in  relazione  anche  all'impegno  per  la
partecipazione   agli   organi   collegiali,   all'organizzazione  di
attivita'  collaterali a quelle delle scuole od istituzioni educative
ed  alla organizzazione dei rapporti con le famiglie degli alunni, il
personale direttivo, compreso quello incaricato, delle scuole materne
ed  elementari  e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed
artistica,  dei  convitti nazionali, degli educandati femminili dello
Stato,   degli   istituti  e  scuole  speciali  statali  puo'  essere
autorizzato  ad  effettuare  prestazioni  di  lavoro straordinario in
eccedenza  al  normale orario di servizio, anche in deroga alle norme
vigenti,  secondo  i  criteri  e le modalita' indicati nel successivo
art. 2.