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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 381

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2023)
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Testo in vigore dal: 11-9-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro,
per  la difesa, per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio
e l'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  attribuzioni  dell'amministrazione  dello  Stato  in materia di
urbanistica,  di  edilizia  comunque  sovvenzionata, di utilizzazione
delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e
pronto  soccorso  per  calamita'  pubbliche,  di  espropriazione  per
pubblica  utilita',  di  viabilita',  acquedotti e lavori pubblici di
interesse  provinciale,  esercitate  sia  direttamente  dagli  organi
centrali  e  periferici  dello  Stato sia per il tramite di enti e di
istituti  pubblici  a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle
gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie,
sono  esercitate;  per  il  rispettivo  territorio  dalle province di
Trento e di Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e
16  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.