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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
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Testo in vigore dal: 1-8-1974
al: 5-4-1987
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Istituzione dell'albo

  Presso  il  Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione  civile  -
Direzione  generale  della  motorizzazione  civile e dei trasporti in
concessione,  e'  istituito  un  albo  che assume la denominazione di
"Albo  nazionale  delle  persone  fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi".
  Presso  gli  uffici  provinciali  della motorizzazione civile e dei
trasporti  in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel
loro insieme formano l'albo nazionale.
  L'iscrizione  nell'albo  e  condizione  necessaria per lo esercizio
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
  Gli albi sono pubblici.