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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/1995)
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Testo in vigore dal: 10-8-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Sentite  la commissione paritetica e la commissione speciale per le
norme  di attuazione previste dal primo e dal secondo comma dell'art.
107  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  attribuzioni  degli organi centrali e periferici dello Stato in
materia  di  costituzione  e funzionamento delle commissioni previste
dagli  articoli  25  e  26  della  legge  29  aprile  1949, n. 264, e
successive  modificazioni, sono esercitate dalle province di Trento e
Bolzano  nei  limiti indicati dall'art. 16 del decreto del Presidente
della  Repubblica  31  agosto  1972, n. 670, e con l'osservanza delle
norme contenute negli articoli seguenti.