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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 279

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2016)
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Testo in vigore dal: 10-8-1974
al: 6-5-1992
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il
tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  attribuzioni  dell'amministrazione  dello  Stato  in materia di
ordinamento  delle minime proprieta' colturali, ordinamento dei "masi
chiusi"  e  delle  comunita'  familiari  rette  da  antichi statuti o
consuetudini,  caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione
della  flora  e  della fauna, agricoltura, foreste e Corpo forestale,
patrimonio  zootecnico  ed  ittico, istituti fitopatologici, consorzi
agrari   e   stazioni  agrarie  sperimentali,  servizi  antigrandine,
bonifica,   esercitate  sia  direttamente  dagli  organi  centrali  e
periferici  dello  Stato  sia  per  il  tramite  di  enti ed istituti
pubblici  a  carattere  nazionale  o  sovraprovinciale  e quelle gia'
spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono
esercitate,  per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e
Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.