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LEGGE 27 giugno 1974, n. 247

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/1980)
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Testo in vigore dal: 7-2-1980
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge  2  maggio  1974,  n.  115,
recante norme per accelerare i programmi  di  edilizia  residenziale,
con le seguenti modificazioni: 
 
  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  L'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n.  865,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18  aprile  1962,  n.
167, sono sostituite dalle norme del presente articolo. 
  I piani nonche' i loro aggiornamenti di cui al precedente  articolo
31 hanno efficacia per  quindici  anni  dalla  data  del  decreto  di
approvazione, salvo il disposto del  secondo  comma  dell'articolo  9
della legge 18 aprile 1962,  n.  167,  e  sono  attuati  a  mezzo  di
programmi pluriennali i quali debbono indicare: 
    a) l'estensione delle, aree di cui si prevede  l'utilizzazione  e
la correlativa urbanizzazione; 
    b) la individuazione delle aree da  cedere  in  proprieta'  e  di
quelle  da  concedere  in  superficie,  entro  i   limiti   stabiliti
dall'articolo 35 della presente legge, qualora  alla  stessa  non  si
provveda per l'intero piano di zona; 
    c)  la  spesa  prevista  per  la  realizzazione  delle  opere  di
urbanizzazione primaria e  secondaria  e  delle  opere  di  carattere
generale; 
    d) i mezzi finanziari con  i  quali  il  comune  o  il  consorzio
intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c). 
  I programmi di attuazione e le varianti  di  aggiornamento  annuale
sono  approvati  con   deliberazione   del   consiglio   comunale   o
dell'assemblea del consorzio dei comuni  immediatamente  esecutiva  e
soggetta al solo controllo di legittimita'. 
  In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera
b) del precedente secondo comma  la  utilizzazione  delle  aree  puo'
avvenire  esclusivamente  in  regime  di  superficie  e  la  relativa
determinazione e' vincolante in sede di  approvazione  dei  programmi
pluriennali di attuazione". 
 
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti  norme
ovvero dall'approvazione del piano di zona il comune o  il  consorzio
dei comuni  non  provveda  agli  adempimenti  di  cui  al  precedente
articolo  1,  la  regione  e'  tenuta  ad  adottare  i  provvedimenti
necessari per la nomina di un commissario cui spetta  procedere  agli
stessi adempimenti ed al quale, nello svolgimento di queste funzioni,
competono tutti i poteri  degli  organi  dell'ente.  I  provvedimenti
adottati dal commissario sono esecutivi e soggetti al solo  controllo
di legittimita'. 
 
  All'articolo 3 il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  Gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato
o della regione o comunque fruenti di contributo statale o  regionale
possono essere  localizzati  anche  nell'ambito  del  piano  di  zona
adottato e non ancora approvato con le modalita' di cui  all'articolo
51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sulle aree cosi'  individuate
viene concesso il diritto di superficie. 
 
  al secondo comma e' soppresso il primo periodo; 
 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
 
  La indicazione delle aree  effettuata  ai  sensi  dell'articolo  51
della legge 22 ottobre 1971, n. 865,  comporta  la  dichiarazione  di
pubblica utilita' di tutte le opere che sulle  stesse  devono  essere
eseguite e di urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori. 
 
  All'articolo 4 e' premesso il seguente comma: 
  Le disposizioni contenute nel titolo  II  della  legge  22  ottobre
1971,  n.  865,  relative  alla  determinazione  dell'indennita'   di
espropriazione, si  applicano  a  tutte  le  espropriazioni  comunque
preordinate alla realizzazione di opere  o  di  interventi  da  parte
dello Stato, delle regioni, delle province, dei  comuni  o  di  altri
enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali. 
  le parole:  Fino  all'entrata  in  vigore,  sono  sostituite  dalle
seguenti: in carenza; dopo la parola: espropriazione,  sono  inserite
le seguenti: e di occupazione.((1)) 
 
  All'articolo 8 il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  Con delibera del consiglio comunale o dell'assemblea del  consorzio
di  comuni  nel  cui  territorio  e'  prevista  la  realizzazione  di
interventi di edilizia residenziale a totale  carico  dello  Stato  o
della regione o comunque fruenti di contributo statale  o  regionale,
sono   indicate   ai    soggetti    incaricati    della    attuazione
dell'intervento, entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta,  le  aree
comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.  167,
sulle quali va localizzato l'intervento medesimo. 
 
  al secondo  comma  dopo  la  parola:  provvede,  sono  aggiunte  le
seguenti: entro i successivi sessanta giorni. 
 
  il terzo comma e' soppresso; 
 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
 
  I provvedimenti con i quali vengono indicate le aree legittimano  i
soggetti di cui al primo comma a richiedere il decreto di accesso per
dar corso agli adempimenti preliminari per la procedura espropriativa
e la progettazione delle opere. 
 
  Dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente articolo 8-bis: 
  Le  aree  assegnate  dal  comune  o  dal  consorzio  di  comuni   a
cooperative edilizie prima dell'entrata  in  vigore  della  legge  22
ottobre 1971, n. 865, e cedute dal comune o dal consorzio entro il 31
dicembre  1973  vengono  mantenute  nel  regime  in  cui  sono  state
assegnate e per la utilizzazione delle  stesse  viene  stipulata  una
convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 
865. 
  In tal caso la delibera di cui al settimo comma del citato articolo
35, che il comune o il consorzio e' tenuto ad adottare entro sei mesi
dalla entrata in vigore delle presenti norme, abilita la  cooperativa
che si  impegni  ad  accettare  il  contenuto  della  convenzione  ad
iniziare i lavori prima della stipulazione della convenzione stessa. 
 
  All'articolo 9 il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  Gli istituti autonomi per  le  case  popolari,  i  quali  ai  sensi
dell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, numero  865,  intendono
procedere direttamente all'acquisizione mediante esproprio delle aree
loro indicate, ne fanno  richiesta  al  comune  o  al  consorzio  dei
comuni. Ove entro sessanta giorni dalla comunicazione il comune o  il
consorzio non abbia comunicato un motivato rifiuto, la  richiesta  si
intende accolta. 
 
  il secondo comma e' soppresso. 
 
  All'articolo 10, dopo le parole: abilita l'ente, sono  inserite  le
seguenti: che s'impegni ad accettare il contenuto della  convenzione;
dopo le  parole:  stipulazione  della  convenzione,  e'  aggiunta  la
seguente: stessa. 
 
  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  Per gli interventi di edilizia residenziale a totale  carico  dello
Stato o della regione o comunque  fruenti  di  contributo  statale  o
regionale, il sindaco trasmette la domanda di licenza edilizia  entro
quindici giorni dalla presentazione  della  stessa  alla  commissione
edilizia,  ai  competenti  sovrintendenti  ai   monumenti   ed   alle
antichita', nei casi in cui  le  norme  vigenti  prescrivano  i  loro
pareri,  e  al  competente  comandante  dei  vigili  del  fuoco.   La
commissione edilizia,  integrata  dai  competenti  sovrintendenti  ai
monumenti ed alle antichita' o da loro rappresentanti,  nei  casi  in
cui  le  norme  vigenti  prescrivano  il  loro  parere,  nonche'  dal
competente  comandante  dei  vigili   del   fuoco   o   da   un   suo
rappresentante, esprime il proprio parere entro trenta  giorni  dalla
trasmissione della domanda.  Il  sindaco  decide  sulla  domanda  nei
quindici giorni successivi. Il provvedimento con cui viene negato  il
rilascio della licenza specifica i motivi del diniego. 
  Il parere della commissione di cui al comma precedente  sostituisce
tutti i pareri ed i nulla-osta richiesti dalle  vigenti  disposizioni
di legge ai fini del rilascio della licenza edilizia. 
  Qualora i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichita' od i  loro
rappresentanti in seno alla commissione  edilizia  non  diano  parere
favorevole  al  rilascio  della  licenza  edilizia,  il  termine  per
provvedere sulla domanda di licenza  e'  sospeso  per  quarantacinque
giorni. 
  Trascorso tale termine  senza  che  il  Consiglio  superiore  delle
antichita' e belle arti abbia espresso motivato parere  negativo,  il
sindaco provvede. 
 
  All'articolo 12 le parole: il 31  dicembre  1973,  sono  sostituite
dalle seguenti: la data di entrata in vigore delle presenti norme. 
 
  All'articolo 13, primo comma, dopo le parole: legge 18 aprile 1962,
n. 167, sono aggiunte le seguenti: e nelle zone di  cui  all'articolo
51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
 
  L'articolo 15 e' soppresso. 
  All'articolo 16, secondo capoverso, dopo le parole:  rappresentante
dell'ente  medesimo,  sono  aggiunte  le  seguenti:  ,  o  a   favore
dell'impresa  esecutrice  dei  lavori,  in  base  a  delegazione   di
pagamento rilasciata  dall'ente  mutuatario  alla  Cassa  depositi  e
prestiti, all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente. 
 
  All'articolo 17, primo comma,  le  parole:  fruenti  di  contributo
statale, sono sostituite dalle seguenti: a totale carico dello  Stato
o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale; 
alla fine del medesimo comma le parole: salvo approvazione  da  parte
della stazione appaltante, sono sostituite dalle seguenti:  L'aumento
dovra' comunque essere mantenuto entro  un  limite  massimo,  fissato
preventivamente con scheda segreta. 
 
  All'articolo 19, primo comma, le  parole:  lire  2  miliardi,  sono
sostituite dalle seguenti: lire 5 miliardi. 
 
  All'articolo 22, le parole: possono essere, sono  sostituite  dalla
seguente: sono. 
 
  All'articolo 23 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  Il Ministro per i lavori pubblici in ordine  ai  trasferimenti  del
personale di cui all'articolo 18 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, istituisce presso il  Ministero
dei lavori pubblici apposita  commissione  consultiva  in  cui  siano
rappresentate    le     organizzazioni     sindacali     maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. 
 
  Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente articolo 24-bis: 
  La Cassa depositi e prestiti accreditera'  agli  Istituti  autonomi
per le case popolari, secondo le istruzioni del Ministro per i lavori
pubblici su conforme parere del Comitato per l'edilizia residenziale,
i fondi necessari alla realizzazione degli interventi. 
  E' soppresso il quarto  comma  dell'articolo  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 27 giugno 1974 
 
                                LEONE 
 
                                                 RUMOR - LAURICELLA - 
                                                 COLOMBO - GIOLITTI - 
BERTOLDI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
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AGGIORNAMENTO (1) 
La Corte Costituzionale con sentenza 25-30 gennaio  1980,  n.  5  (in
G.U. 1a s.s.  06/02/1980,  n.  36)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo unico della legge 27 giugno 1974, n. 247
nella parte in cui, convertendo in legge, con modificazioni, il  d.1.
2  maggio  1974,  n.  115,   ne   modifica   l'art.   4,   estendendo
l'applicazione delle disposizioni dell'art. 16, commi cinque,  sei  e
sette della legge n. 865 del 1971 a tutte le espropriazioni  comunque
preordinate alla realizzazione di opere  o  di  interventi  da  parte
dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di altri 
enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali."