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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1974, n. 225

Modifiche al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1999)
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Testo in vigore dal: 17-3-1999
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  99,  137  e  140  del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Vista la legge 19 luglio 1940, n. 1008;
  Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1971, n. 124;
  Visto  l'art.  6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 14
gennaio 1972, n. 4;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Riconosciuta  la opportunita' di aggiornare l'elenco delle mansioni
di  rispettiva  competenza  degli  infermieri  professionali  e degli
infermieri generici di cui al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310;
  Riconosciuta la opportunita' di aggiungere a tale mansionario anche
indicazioni  relative  alle competenze degli infermieri professionali
specializzati  in  anestesia  e  rianimazione,  delle  vigilatrici di
infanzia e degli assistenti sanitari;
  Sulla  proposta  del Ministro per la sanita' di concerto con quello
per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  E'   approvato   l'unito   regolamento   riguardante   le  mansioni
dell'infermiere    professionale,   della   vigilatrice   d'infanzia,
dell'infermiere    professionale    specializzato,    dell'assistente
sanitario e dell'infermiere generico.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.((1))

  Dato a Roma, addi' 14 marzo 1974

                                LEONE

                                                        RUMOR - GUI -
                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1974
  Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 10. - SCIARRETTA
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AGGIORNAMENTO (1)
  La L. 26 febbraio 1999 n. 42 ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che
""Dalla  data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati
il  regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14  marzo  1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal
titolo V".