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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. 1117

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-6-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Torino,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Art. 7 - il primo comma e' modificato nel senso che dopo le  parole
"e per la facolta'  di  giurisprudenza"  devono  essere  aggiunte  le
seguenti: "e di scienze politiche". 
  Il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: 
  "Per le facolta' di  giurisprudenza  e  di  scienze  politiche,  la
comunicazione del tema della dissertazione dovra'  avvenire,  con  le
modalita' di cui al comma precedente,  rispettivamente  non  meno  di
otto mesi e non meno di sei mesi  prima  della  sessione  in  cui  lo
studente sosterra' l'esame di  laurea.  Le  eventuali  specificazioni
nell'ambito del tema dovranno essere autorizzate dal professore sotto
la cui guida il lavoro verra' condotto". 
  Dopo l'art. 55, e con il conseguente spostamento della  numerazione
degli articoli successivi, sono aggiunti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi alla istituzione della scuola, diretta a fini speciali,  per
tecnici audiometristi e logopedisti, della durata di anni tre. 
 
Scuola  diretta  a  fini  speciali  per   tecnici   audiometristi   e
                             logopedisti 
 
  Art. 56. - E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle
leggi sulla istruzione superiore,  approvato  con  regio  decreto  31
agosto 1933, n. 1592, una  scuola  di  preparazione  per  tecnici  di
audiometria e  fono-logopedia,  che  ha  sede  presso  l'istituto  di
audiologia della Universita' di Torino. 
 
  Art. 57. -  La  durata  del  corso  degli  studi  della  scuola  di
preparazione per tecnici di audiometria e fono-logopedia  e'  di  tre
anni. L'indirizzo e' teorico-pratico. 
 
  Art. 58. - Per l'ammissione alla scuola si richiede il  diploma  di
abilitazione magistrale o di maestra giardiniera o  il  possesso  del
titolo di studio  prescritto  per  la  ammissione  all'universita'  o
istituto di istruzione universitaria. Il numero massimo  di  iscritti
e' fissato in 15 per ogni anno di corso. 
  Gli  aspiranti  debbono,  nei  termini  regolamentari,   presentare
apposita domanda su carta legale diretta al rettore e  corredata  dai
prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione.  Le  domande
di iscrizione ad anni successivi al primo dovranno essere  presentate
nei termini regolamentari. 
 
  Art. 59. - Alla scuola si accede previo esame di  cultura  generale
su argomenti facenti parte dei normali programmi dei  licei  o  degli
istituti di istruzione secondaria e previo esame di corretta  dizione
di un testo di lingua italiana.  La  commissione  giudicatrice  viene
nominata dal preside della facolta' di medicina  e  chirurgia  ed  e'
composta dal direttore della scuola,  presidente,  da  un  professore
ordinario, straordinario, aggregato od incaricato, di  clinica  delle
malattie nervose e mentali, o di pediatria, o di  psichiatria,  o  di
clinica otorinolaringoiatrica e da un libero docente  nelle  predette
materie o in psicologia.  Solo  in  casi  particolari,  con  motivata
relazione, la predetta commissione potra' concedere ai  candidati  in
possesso di particolari requisiti culturali e  tecnici,  l'iscrizione
diretta ad un anno di  corso  successivo  al  primo,  fermo  restando
l'obbligo per questi allievi di sostenere tutti  gli  esami  previsti
dal piano di studio per i tre anni della scuola. 
 
  Art. 60. - La scuola e' posta sotto la vigilanza della facolta'  di
medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino. Il  direttore  della
scuola e' il professore ufficiale di audiologia  nell'Universita'  di
Torino.  Il  direttore  della   scuola   sara'   coadiuvato   da   un
vice-direttore, nominato dal consiglio di facolta', su  proposta  del
direttore stesso. Gli insegnanti sono proposti  dal  direttore  della
scuola al consiglio di facolta' e sono scelti tra i titolari di altre
cattedre della facolta' di medicina e chirurgia  dell'Universita'  di
Torino, tra i liberi docenti in audiologia o in altre materie  o  tra
persone, anche al di fuori dell'ambito  universitario,  aventi  pero'
particolare competenza nella materia del corso. 
 
  Art. 61. -  L'anno  accademico  ha  inizio  e  termine  nelle  date
stabilite dalle leggi in vigore per  l'istruzione  universitaria.  Le
date di inizio e termine delle lezioni sono di regola quelle  fissate
per l'anno accademico. 
  Tali date, tuttavia, possono essere spostate per  ragioni  speciali
inerenti la natura dei corsi. 
 
  Art. 62. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
      1° Anno: 
    Elementi di fisica acustica; 
    Elementi di anatomia degli organi e del sistema audio-fonatorio; 
    Elementi   di   fisiologia   degli   organi   e    del    sistema
audio-fonatorio; 
    Tecniche audiometriche; 
    Elementi di linguistica, fonetica sperimentale ed ortoepia. 
 
      2° Anno: 
    Patologia dell'udito, della voce, del linguaggio e del canto; 
    Audiologia infantile; 
    Elementi di neuropsichiatria infantile; 
    Elementi di psicologia; 
    Legislazione sanitaria. 
 
      3° Anno: 
  Trattamento rieducativo dei disturbi dell'udito,  della  voce,  del
linguaggio e del canto; 
    Etica della professione; 
    Audiologia clinica; 
    Audiologia industriale; 
    Pedagogia e sociologia. 
 
  Art. 63. -  L'intero  corso  di  studi  e'  costituito  da  lezioni
teoriche e da esercitazioni  pratiche.  Gli  allievi  sono  obbligati
all'internato per un periodo di almeno otto mesi  per  ogni  anno  di
corso.  L'internato  dovra'  essere  svolto  presso   l'istituto   di
audiologia dell'Universita' di Torino  o  presso  istituti  o  centri
qualificati, anche non universitari, approvati  dal  direttore  della
scuola. 
 
  Art. 64. - Gli esami di profitto vengono sostenuti davanti  ad  una
commissione composta di  tre  membri,  scelti  tra  i  docenti  della
scuola. Le commissioni, una  per  ogni  materia  del  corso,  vengono
nominate, su proposta del direttore della scuola, dal  preside  della
facolta' di medicina e chirurgia. Ogni commissario dispone  di  dieci
punti. La votazione sara' espressa in trentesimi. 
 
  Art. 65. - Per essere ammessi a  frequentare  il  secondo  anno  di
corso gli iscritti debbono aver superato almeno 4 esami del 1°  anno;
per essere ammessi al 3° anno di corso debbono  aver  superato  tutti
gli esami del 1° anno e almeno 3 di quelli del 2° anno. Alla fine del
3° anno di corso,  per  essere  ammessi  all'esame  di  diploma,  gli
iscritti debbono aver superato tutti gli esami del  piano  di  studio
della  scuola.  Gli  allievi  che  non   avranno   ottemperato   alle
disposizioni del presente articolo, saranno considerati fuori corso. 
 
  Art. 66. - L'esame di diploma consiste  nella  discussione  di  una
tesi scritta su un argomento riguardante le materie di  insegnamento,
approvato dal  direttore  della  scuola,  ed  in  una  prova  pratica
stabilita dalla commissione esaminatrice. 
  L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad  una  commissione  di
cinque membri  scelti  tra  i  docenti  della  scuola,  nominata,  su
proposta del direttore della scuola, dal preside  della  facolta'  di
medicina e chirurgia. 
  Ogni commissario ha a disposizione dieci punti e la votazione sara'
espressa in cinquantesimi. 
  I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame
di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola. 
  Gli esami di profitto e l'esame di diploma possono essere sostenuti
soltanto in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale. 
 
  Art. 67.  -  Agli  allievi  che  avranno  superato  l'esame  verra'
rilasciato il "Diploma di tecnico di audiometria e fono-logopedia". 
 
  Art. 68. - Il consiglio  di  amministrazione  dell'Universita',  su
proposta del direttore  della  scuola,  approvata  dal  consiglio  di
facolta', stabilira' di anno in anno l'ammontare dei  contributi.  Le
tasse e soprattasse annuali a carico  degli  iscritti  restano  cosi'
suddivise: 
 
  tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000
  soprattassa annuale di esami . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000
  tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
  tassa annuale di iscrizione per studenti fuori corso . . . L. 8.000 
 
  Art. 69. - Al funzionamento della suddetta  scuola  si  provvedera'
con il provento delle tasse, soprattasse e  contributi  dovuti  dagli
iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici  o
di privati. 
 
  Art. 70. - Il direttore della scuola puo' proporre al consiglio  di
amministrazione, al consiglio di facolta' ed  al  senato  accademico,
nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   la   stipulazione   di
particolari accordi  con  enti  pubblici  o  privati  od  istituzioni
extra-universitarie per problemi organizzativi  che  sotto  qualsiasi
forma possano tornare a vantaggio della scuola e delle finalita'  che
essa si propone. 
 
  Art. 72. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in chimica sono aggiunti i seguenti: 
    Analisi chimico-cliniche; 
    Analisi degli inquinanti; 
    Chimica ecologica; 
    Chimica fisica dello stato solido; 
    Chimica inorganica superiore; 
    Chimica organica superiore; 
    Cinetica chimica; 
    Chimica dei composti metallorganici; 
    Complementi di matematica per chimici; 
    Didattica della sperimentazione chimica; 
    Esercitazioni organiche speciali; 
    Fotochimica; 
    Chimica quantistica. 
 
  Art. 73. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti: 
    Analisi degli inquinanti; 
    Applicazioni tecniche organiche; 
    Chimica ecologica; 
    Chimica fisica degli alti polimeri; 
    Chimica tessile; 
    Complementi di matematica per chimici; 
    Elettrochimica applicata; 
    Chimica e tecnologia degli alti polimeri; 
    Strumentazioni analitiche per impianti industriali. 
 
  Art. 76. - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in fisica sono aggiunti i seguenti: 
    Fisica molecolare; 
    Fisica del plasma; 
    Ottica quantistica; 
    Fisica dei fluidi; 
    Tecnologia dello stato solido e dei cristalli liquidi; 
    Fisica dei semiconduttori; 
    Fisica delle basse temperature; 
    Metodi assiomatici della fisica; 
    Fisica dei sistemi a molti corpi; 
    Metodi gruppali nella fisica; 
    Fisica fondamentale dell'ambiente; 
    Fisica dell'atmosfera; 
    Micrometeorologia e metereologia; 
    Didassi della fisica; 
    Tecniche sperimentali della relativita' e della gravitazione. 
 
  L'art.  82,  relativo  all'esame  di  laurea  in   matematica,   e'
modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti commi: 
  "L'esame di laurea in matematica e' costituito: 
    a) dallo svolgimento di una breve tesi scritta che, per la laurea
con indirizzo generale, dovra' avere carattere originale; 
    b) dallo svolgimento di una tesina orale su due proposte. 
  La tesi di cui al punto a) deve  essere  presentata  in  segreteria
almeno un mese prima della data stabilita per la prova finale b)". 
 
  Art. 83 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in matematica sono aggiunti i seguenti: 
    Teoria assiomatica degli insiemi (sem.); 
    Algebra universale (sem.); 
    Teoria dei gruppi; 
    Teoria di Galvis (sem.); 
    Teoria dei grafi; 
    Algebra omologica; 
    Topologia algebrica; 
    Algebra commutativa; 
    Funzioni di piu' variabili complesse; 
    Varieta' analitiche; 
    Algebra multilineare; 
    Forme differenziali; 
    Varieta' differenziali; 
    Gruppi e algebre di Lie; 
    Topologia differenziale; 
    Geometrie non euclidee; 
    Analisi funzionale; 
    Spazi funzionali; 
    Spazi vettoriali topologici (sem.); 
    Equazioni funzionali; 
    Teoria delle distribuzioni; 
    Calcolo simbolico; 
    Equazioni differenziali ordinarie; 
    Equazioni differenziali a derivate parziali; 
    Equazioni integrali; 
    Didattica della matematica; 
    Fondamenti di geometria (sem.); 
    Fondamenti di algebra ed aritmetica (sem.); 
    Analisi numerica; 
    Complementi di analisi numerica; 
    Funzioni speciali (sem.); 
    Metodi asintotici (sem.); 
    Matematica finanziaria; 
    Matematica attuariale; 
    Meccanica analitica; 
    Teorie quantistiche; 
    Meccanica celeste; 
    Meccanica dei continui; 
    Meccanica dei fluidi; 
    Magnetofluidodinamica; 
    Teoria della gravitazione; 
    Cosmologia; 
    Teorie  globali  della  geometria  differenziale  applicate  alla
fisica matematica; 
    Teorie non lineari della fisica matematica; 
    Equazioni differenziali della fisica matematica. 
  L'art. 85 (gia' art. 70), relativo alle norme sull'esame di laurea,
e' modificato nel senso che e' aggiunto il seguente comma: 
  "In deroga all'art. 7 dello statuto, l'esame di laurea  in  scienze
biologiche consiste nella discussione di una tesi scritta". 
 
  Art. 87. - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: 
    Laboratorio di tecniche fisiologiche; 
    Laboratorio   di   tecniche    microscopiche,    istologiche    e
istochimiche; 
    Laboratorio di patologia vegetale; 
    Ultrastrutture vegetali; 
    Ecologia; 
    Biologia dei cordati; 
    Etologia; 
    Paleontologia umana; 
    Etnologia; 
    Geochimica isotopica; 
    Petrologia; 
    Oceanografia; 
    Geologia del quaternario; 
    Rilevamento geologico tecnico; 
    Geologia stratigrafica. 
 
  Art. 88. - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: 
    Laboratorio di tecniche fisiologiche; 
    Laboratorio   di   tecniche    microscopiche,    istologiche    e
istochimiche; 
    Laboratorio di patologia vegetale; 
    Laboratorio di patologia generale; 
    Laboratorio di analisi cliniche; 
    Nutrizione delle piante superiori; 
    Ultrastrutture vegetali; 
    Ecologia; 
    Elettrofisiologia generale e cellulare; 
    Biologia dei cordati; 
    Neuroendocrinologia comparata; 
    Etologia; 
    Biochimica applicata; 
    Citogenetica; 
    Genetica umana; 
    Paleontologia umana; 
    Etnologia. 
 
  Art. 89. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti: 
    Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni; 
    Geochimica isotopica; 
    Geodinamica; 
    Geologia del quaternario; 
    Petrologia; 
    Prospezioni geofisiche; 
    Oceanografia; 
    Rilevamento geologico tecnico; 
    Paleontologia umana. 
  Nello  stesso  articolo,  il  testo  successivo  all'elenco   degli
insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze  geologiche
e' abrogato e sostituito dal seguente: 
  "Per essere ammesso all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra  i  complementari
se segue il piano di studi ufficiali. In  caso  diverso  lo  studente
deve aver  seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  di  tutti  gli
insegnamenti previsti per gli indirizzi proposti dalla facolta'. 
  Ove lo studente abbia presentato un proprio piano di studi,  questo
deve essere stato approvato dalla facolta'. 
  Lo studente  deve  anche  aver  frequentato  un  corso  pratico  di
rilevamento geologico sul terreno, superandone le relative  prove  di
esame  tra  cui  e'  compreso  un  rilevamento   geologico   da   lui
personalmente eseguito. 
  Prima dell'esame di  laurea  lo  studente  presentera'  inoltre  un
secondo rilevamento geologico individuale su area diversa  da  quella
che ha fatto oggetto del primo rilevamento, in modo da dimostrare  di
essere in grado di condurre a buon fine tanto in terreni  sedimentari
che  in  terreni  cristallini.  La  convalida   di   questo   secondo
adempimento spetta alla commissione  d'esame  del  corso  pratico  di
rilevamento geologico, ma non da' luogo ad esame. 
  Lo studente deve inoltre frequentare  i  corsi  di  tre  laboratori
annuali  di  scienze  geologiche,  superandone  alla   fine   l'esame
relativo. 
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito una tesi di laurea scritta su argomento relativo alle scienze
geologiche". 
  L'art. 98, relativo al corso di  laurea  in  chimica  e  tecnologia
farmaceutiche, e' modificato nel senso che e' abolito l'asterisco per
l'insegnamento di fisica. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addi' 27 ottobre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1974 
  Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 54. - SCIARRETTA