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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1113

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-6-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bologna,
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato
con   regio   decreto   13   ottobre  1927,  n.  2227,  e  successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Gli  articoli  291,  292,  293,  294,  relativi  alla  scuola  di
perfezionamento  in  archeologia  annessa  alla facolta' di lettere e
filosofia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

    Scuola di perfezionamento in archeologia
  Art. 291. - Il corso della scuola di perfezionamento in archeologia
e' biennale. Ad esso possono iscriversi i laureati in lettere.
  Art.  292.  - Per conseguire il diploma gli iscritti alla scuola di
perfezionamento in archeologia dovranno:
    A)  superare  nove  esami annuali, di cui tre obbligatori. Almeno
uno  degli  esami  fondamentali  dovra' essere biennale, quello della
materia  prescelta  per  la  dissertazione  di diploma. In piu' e' in
facolta'  degli  iscritti  di  seguire a loro scelta un secondo esame
biennale.
  Per  ogni esame biennale sara' ridotto di uno il numero degli esami
complessivi che dovranno essere superati;
    B)  sostenere  una  prova  consistente  in  traduzioni  dal greco
antico,  dal  latino  e  da  due  lingue moderne, una delle quali del
gruppo germanico, di passi riguardanti l'arte antica;
    C)  presentare e discutere una dissertazione scritta su una delle
discipline  fondamentali  della  scuola: il tema dovra' essere scelto
nel primo anno di corso.
  Art. 293. - Sono corsi fondamentali obbligatori:
    1) Archeologia greca;
    2) Archeologia romana;
    3) Etruscologia e archeologia italica;
    4) Antichita' celtiche;
    5) Antichita' greche e romane;
    6) Antichita' delle province romane;
    7) Antichita' ravennati;
    8) Archeologia cristiana;
    9) Archeologia bizantina;
    10) Archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente antico;
    11) Egittologia;
    12) Linguistica preromana dell'Italia;
    13) Museologia;
    14) Numismatica;
    15) Paletnologia;
    16) Protostoria;
    17) Storia dell'architettura antica;
    18) Storia dell'arte della tarda antichita';
    19) Topografia antica;
    20) Topografia dell'Italia antica.
  Sono insegnamenti complementari:
    21) Archeologia medievale;
    22) Epigrafia greca e romana;
    23) Etnologia;
    24) Fotointerpretazione archeologica;
    25) Geografia storica dell'antichita';
    26) Metrologia;
    27) Paleografia e diplomatica;
    28) Papirologia;
    29) Scienza e tecnica del restauro;
    30) Storia dell'archeologia;
    31) Storia dell'arte medievale;
    32) Storia della critica d'arte;
    33) Storia del diritto romano;
    34) Storia greca;
    35) Storia orientale antica;
    36) Storia delle religioni del mondo classico antico;
    37) Storia romana;
    38) Tecnica della documentazione archeologica;
    39) Tecnologia dei materiali.
  Art.  294.  -  Potranno  essere concesse abbreviazioni di corso con
deliberazioni  del  consiglio della scuola ai laureati in possesso di
titoli post-universitari attinenti allo studio dell'archeologia.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 giugno 1974
  Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 1. - SCIARRETTA