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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1111

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-6-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio
decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Art.  80  - dopo l'elenco delle precedenze degli esami dei corsi di
laurea  in  scienze  naturali,  in  scienze  biologiche  e in scienze
geologiche  sono  abrogate  le  norme  relative  ai suddetti corsi di
laurea e sostituite dalle seguenti:
  "Lo  studente,  superati  gli  esami  previsti  nel piano di studio
approvato  dalla  facolta'  e  successivamente  un  esame  di cultura
generale  attinente  al  corso  di  laurea,  inteso  ad  accertare la
maturita' del candidato, sara' ammesso a sostenere l'esame di laurea.
  L'esame   di   laurea   consiste   nella   discussione   sopra  una
dissertazione  scritta,  presentata  dal  candidato  alla  segreteria
almeno  dieci  giorni  prima  della  data  fissata dalla facolta' per
l'inizio  degli  esami  di  laurea,  e  contenente  l'esposizione  di
indagini  scientifiche  eseguite  dal  candidato in un istituto della
stessa o di altra facolta'.
  Il  preside, ricevuta la dissertazione, designa, tenuto conto della
competenza, due controrelatori".
  Dopo l'art. 109, e con il conseguente spostamento della numerazione
successiva,  sono  aggiunti  i  seguenti nuovi articoli relativi alla
istituzione  della  scuola,  diretta a fini speciali, di preparazione
per tecnici di audiometria, della durata di due anni.

          Scuola di preparazione per tecnici di audiometria

  Art. 110. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia
dell'Universita'  di  Siena  una  scuola speciale di preparazione per
tecnici    di   audiometria   che   ha   sede   presso   la   clinica
otorinolaringoiatrica dell'Universita'.

  Art. 111. - La scuola prende il nome di "Scuola di preparazione per
tecnici  di  audiometria",  ha  la  durata  di due anni con indirizzo
teorico-pratico e conferisce il diploma di tecnico di audiometria.
  Ne  e'  titolo  di  ammissione il possesso di un diploma legalmente
valido conseguito presso un istituto secondario superiore su non meno
di cinque anni di corso.

  Art.  112.  - Gli aspiranti all'iscrizione al 1° anno di corso sono
tenuti  a  presentare  apposita  domanda  su  carta legale diretta al
rettore  dell'Universita',  correlata  dai  prescritti  documenti e a
sostenere  un  esame  di ammissione consistente in una prova orale di
cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei
licei  e  degli  istituti  di  istruzione secondaria, con particolare
riguardo all'insegnamento di fisica acustica.

  Art.  113. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola e' di
sedici  (otto  per  anno  di corso). Qualora le domande di iscrizione
fossero  in  numero  superiore a sedici, il consiglio della scuola si
riserva  di  provvedere  ad  una  scelta  tra  gli  idonei in base ai
risultati di ammissione.

  Art. 114. - Il direttore della scuola e' il titolare della cattedra
di  clinica  otorinolaringoiatrica  dell'Universita'  di  Siena.  Gli
incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del
consiglio  di  facolta'  di  medicina  e chirurgia udito il direttore
della   scuola.   I   professori   che   svolgono   gli  insegnamenti
costituiscono  il  consiglio  della  scuola,  al  quale  spettano  le
funzioni   tecniche   e   disciplinari  necessarie  per  il  regolare
funzionamento della scuola.

  Art.  115.  -  L'anno  accademico  ha  inizio  e termine nelle date
stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria.

  Art.  116.  -  Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni
pratiche.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
      1° Anno:
    Anatomia  e  fisiologia  dell'orecchio,  delle  vie  e dei centri
acustici (anatomico-fisico);
    Elementi di fisica acustica;
    Tecniche audiometriche.
      2° Anno:
    Patologia    dell'udito,    del    linguaggio    e    dell'organo
dell'equilibrio;
    Elementi di otoneurologia;
    Elementi di foniatria;
    Tecniche audiometriche;
    Elementi di diagnostica audiometrica.

  Art.  117.  -  L'intero  corso  di  studi  e' costituito da lezioni
teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi,
dell'internato  per  un periodo di due anni nel reparto di audiologia
della  clinica  otorinolaringoiatrica.  La frequenza viene comprovata
dalla  attestazione  rilasciata  dagli  insegnanti  sul  libretto  di
iscrizione.  L'attestazione  di  frequenza  e' indispensabile ai fini
dell'ammissione agli esami.

  Art.  118. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un
esame  sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non
abbiano   superato   gli  esami  prescritti,  essi  rimarranno  nella
posizione  di "ripetenti" fino a quando non avranno assolto tutti gli
obblighi di cui sopra.

  Art.  119.  - Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma
sono  nominate dal preside della facolta' di medicina e chirurgia, su
proposta del direttore della clinica. Le commissioni per gli esami di
profitto  sono  composte  da  tre  membri:  direttore  della  scuola,
presidente,  e  da due insegnanti della scuola stessa. La commissione
per  gli  esami  di diploma e' costituita dal direttore della scuola,
presidente,  e  da  quattro insegnanti della scuola stessa o da altri
docenti.

  Art. 120. - Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche
e  pratiche,  si sostengono in un unico gruppo di materie per ciascun
anno di corso. Ogni commissario ha a sua disposizione 10 punti.

  Art.  121.  -  L'esame di diploma consiste nella discussione di una
tesi  scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento,
approvata  dal  direttore  della  scuola  ed  in  una  prova  pratica
stabilita   dalla   commissione   esaminatrice.   I   candidati   non
riconosciuti  idonei  possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo
un altro anno di frequenza alla scuola ma, se al secondo anno non sia
loro   riconosciuta  la  idoneita',  saranno  senz'altro  esclusi  da
ulteriori  prove.  Agli  allievi  che avranno superato l'esame finale
verra' rilasciato il diploma di tecnico audiometrista.

  Art.  122.  -  Gli  esami  di profitto e di diploma si danno in due
sessioni, la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale
dei  corsi e la seconda, autunnale, nel mese che precede l'inizio del
nuovo anno accademico.


  Art.  123. - Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti
restano cosi' destinate:
    tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000
    soprattassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
    tassa erariale di diploma . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000
    tassa annuale per iscrizione studenti fuori corso. . . . L. 6.000
    contributi   di  laboratorio  (utilizzazione  di  audiometri). L.
35.000

  Art.  124.  - Al funzionamento della suddetta scuola si provvedera'
con  il  provento  delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli
iscritti  e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o
privati.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1974
  Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 55. - SCIARRETTA