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LEGGE 21 marzo 1974, n. 176

Modifiche alla composizione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dell'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

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Testo in vigore dal: 5-6-1974
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'articolo 5 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n.  530,
e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 5. - Il Consiglio  direttivo  e'  nominato  con  decreto  del
Ministro per la difesa di concerto con  il  Ministro  per  la  marina
mercantile ed e' composto: 
    a) del presidente dell'Istituto; 
    b) del direttore generale delle costruzioni, delle armi  e  degli
armamenti navali del Ministero della difesa; 
    c) del presidente del comitato progetti navi del Ministero  della
difesa; 
    d) dell'ufficiale generale coordinatore dei progetti del comitato
progetti navi del Ministero della difesa; 
    e) del direttore generale del naviglio del Ministero della marina
mercantile; 
    f) dell'ispettore  generale  capo  dell'ispettorato  tecnico  del
Ministero della marina mercantile; 
    g) del presidente del Registro navale italiano; 
    h) di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; 
    i)  del  direttore  dell'Istituto,  il  quale  riveste  anche  le
funzioni di segretario del consiglio; 
    l) di un rappresentante nominato dal Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato, su designazione dei  cantieri  navali  che
concorrono al finanziamento dell'istituto  con  il  contributo  annuo
previsto dall'articolo 8; 
    m) di un rappresentante  nominato  dal  Ministro  per  la  marina
mercantile su designazione delle societa' armatoriali che  concorrono
al finanziamento  dell'Istituto  con  il  contributo  annuo  previsto
dall'articolo 8; 
    n) di un  rappresentante  del  personale  impiegatizio  e  di  un
rappresentante  del  personale  operaio  dell'Istituto,  eletti   dal
personale medesimo. 
  I membri di cui alle lettere h), l), m)  ed  n)  durano  in  carica
quattro anni e possono essere riconfermati. 
  Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando sia presente
almeno la meta' dei suoi membri. Le  deliberazioni  sono  adottate  a
maggioranza  di  voti.  In  caso  di  parita'  prevale  il  voto  del
presidente. 
  Le  deliberazioni   del   consiglio   direttivo   sono   sottoposte
all'approvazione del Ministro per la difesa e  del  Ministro  per  la
marina mercantile. 
  Il  consiglio  direttivo,  per  giustificati  motivi,  puo'  essere
sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su  proposta  del
Ministro per la difesa di concerto con  il  Ministro  per  la  marina
mercantile. In tal caso con lo stesso decreto sara' nominato, sentito
il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, un  commissario
per la temporanea gestione dell'Istituto".