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LEGGE 26 aprile 1974, n. 170

Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2005)
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Testo in vigore dal: 21-6-2000
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  diritto  di  utilizzare  giacimenti ((. . .)) per lo stoccaggio
sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato.
  L'attivita'  diretta  a  tale  fine  e' disciplinata dalla presente
legge.