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LEGGE 11 aprile 1974, n. 138

Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal: 8-5-1974
al: 26-10-1985
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti
in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:
    a)  latte  fresco  destinato al consumo alimentare diretto o alla
preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in
polvere  o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o
comunque concentrati;
    b)  latte  liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla
preparazione  di  prodotti  caseari ottenuto, anche parzialmente, con
latte   in  polvere  o  con  altri  latti  conservati  con  qualunque
trattamento chimico o comunque concentrati;
    c)  prodotti cascari preparati con i prodotti di cui alle lettere
a) e b) o derivati comunque da latte in polvere.
  E'  altresi' vietato detenere latte in polvere negli stabilimenti o
depositi, e nei locali annessi o comunque intercomunicanti, nei quali
si  detengono  o  si  lavorano  latti destinati al consumo alimentare
diretto o prodotti caseari.