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LEGGE 10 aprile 1974, n. 137

Organizzazione delle mense aziendali presso gli organi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

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Testo in vigore dal: 22-5-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Negli     opifici,     stabilimenti,     depositi     ed     uffici
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato con almeno 30
dipendenti  sono  istituite,  a  cura  dell'Amministrazione medesima,
mense  aziendali  quando non e' consentita l'uscita del personale per
la refezione.
  Fermo restando il numero minimo del personale di cui al primo comma
le  mense  possono  essere  istituite,  previo  parere favorevole del
consiglio    di   amministrazione,   anche   negli   altri   opifici,
stabilimenti,  depositi  ed  uffici  ove  sia consentita l'uscita del
personale per la refezione, quando se ne ravvisi la necessita'.