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DECRETO-LEGGE 8 aprile 1974, n. 95

Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 giugno 1974, n. 216 (in G.U. 08/06/1974, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 19-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni relative
al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta dei Ministri per  la  grazia  e  giustizia,  per  le
finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica
e per l'industria, il commercio e l'artigianato; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  E' istituita con sede in  Roma  la  Commissione  nazionale  per  le
societa' e la borsa. La Commissione ha in Milano la  sede  secondaria
operativa. 
  La Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha personalita'
giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti  stabiliti
dalla legge. 
  La Commissione e' composta da un presidente e  da  quattro  membri,
scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza
e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati  con  decreto  del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del  Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi  durano
in carica 5 anni e possono  essere  confermati  una  sola  volta.  Le
disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e  8  della
legge 24  gennaio  1978,  n.  14,  si  applicano  nei  confronti  del
presidente  e  dei   membri   della   Commissione.   Le   Commissioni
parlamentari  competenti  possono  procedere  alla  audizione   delle
persone designate quando  non  vi  ostino  i  rispettivi  regolamenti
parlamentari.(29) 
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta
del Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' spettanti  al
presidente e ai membri. 
  Il presidente e i membri della Commissione non possono  esercitare,
a pena di decadenza  dall'ufficio,  alcuna  attivita'  professionale,
neppure di consulenza,  ne'  essere  amministratori,  ovvero  soci  a
responsabilita' illimitata, di societa' commerciali, sindaci revisori
o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura,  ne'  essere
imprenditori  commerciali.  Per  tutta  la  durata  del   mandato   i
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di  enti
pubblici sono collocati d'ufficio  in  aspettativa.  Il  rapporto  di
lavoro dei dipendenti privati e' sospeso ed i dipendenti stessi hanno
diritto alla conservazione del posto. 
  Le deliberazioni della Commissione  sono  adottate  collegialmente,
salvo casi di urgenza previsti dalla legge. Il presidente sovrintende
all'attivita' istruttoria e cura, l'esecuzione  delle  deliberazioni;
non e' ammessa delega permanente di funzioni ai commissari. 
  La Commissione provvede all'autonoma gestione delle  spese  per  il
proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro.  La   gestione
finanziaria si svolge in base al  bilancio  di  previsione  approvato
dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a  quello
cui il bilancio  si  riferisce.  Il  contenuto  e  la  struttura  del
bilancio di previsione, il quale deve  comunque  contenere  le  spese
indicate entro i limiti delle entrate previste,  sono  stabiliti  dal
regolamento, di cui al successivo  comma,  che  disciplina  anche  le
modalita' per le eventuali variazioni. Il rendiconto  della  gestione
finanziaria, approvato entro il 30 aprile  dell'anno  successivo,  e'
soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e
il  rendiconto  della  gestione  finanziaria  sono   pubblicati   nel
Bollettino della Commissione. 
  La  Commissione  delibera   le   norme   concernenti   la   propria
organizzazione ed il proprio  funzionamento,  disciplinando  in  ogni
caso i rapporti tra il presidente ed i commissari anche ai fini della
relazione in Commissione su singoli  affari;  quelle  concernenti  il
trattamento giuridico ed  economico  del  personale  e  l'ordinamento
delle carriere, nonche' quelle dirette  a  disciplinare  la  gestione
delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. 
  PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.  ((Le  deliberazioni
della Commissione concernenti i  regolamenti  di  cui  ai  precedenti
commi sono adottate con non meno  di  quattro  voti  favorevoli.))  I
predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio  dei
ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro,  ne  verifica  la
legittimita'  in  relazione  alle  norme  del  presente  decreto,   e
successive modificazioni e integrazioni, e li  rende  esecutivi,  con
proprio decreto, entro il termine di venti  giorni  dal  ricevimento,
ove  non  intenda  formulare,  entro  il  termine  suddetto,  proprie
eventuali osservazioni. Queste ultime devono  essere  effettuate,  in
unico  contesto,  sull'insieme  del  regolamento  e   sulle   singole
disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni  dal
ricevimento  senza  che  siano  state   formulate   osservazioni,   i
regolamenti divengono esecutivi.((32)) 
  Per la rappresentanza e la difesa  nei  giudizi  attivi  e  passivi
avanti l'autorita' giudiziaria,  le  giurisdizioni  amministrative  e
speciali ed i collegi arbitrali, la Commissione puo' avvalersi  anche
dell'Avvocatura dello Stato. 
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.58. 
  Il presidente della Commissione tiene  informato  il  Ministro  del
tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e  gli  trasmette
le notizie e i dati di volta in volta richiesti;  in  ogni  caso  gli
comunica  gli  atti  di  natura  regolamentare  diversi   da   quelli
disciplinati dai commi ottavo e nono  del  presente  articolo  e  dal
terzo comma dell'articolo 2 del presente  decreto.  Il  Ministro  del
tesoro  puo'  formulare  le  proprie  valutazioni  alla  Commissione,
informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa altresi'  il
Parlamento degli atti e degli eventi di  maggior  rilievo  dei  quali
abbia avuto notizia o comunicazione quando li  ritenga  rilevanti  al
fine del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari. 
  Entro il 31 marzo di  ciascun  anno  la  Commissione  trasmette  al
Ministro  del  tesoro  una  relazione  sull'attivita'  svolta,  sulle
questioni in corso e sugli indirizzi e le  linee  programmatiche  che
intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro
trasmette detta relazione al  Parlamento  con  le  proprie  eventuali
valutazioni. 
  Nel  caso  di  impossibilita'  di  funzionamento  o  di  continuata
inattivita', il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
Ministro del tesoro,  ove  intenda  proporre  lo  scioglimento  della
Commissione  ne  da'  motivata  comunicazione   al   Parlamento.   Lo
scioglimento, previa deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  e'
disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con il  decreto
di  scioglimento  e'  nominato  un  commissario   straordinario   per
l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della  Commissione.  Sono
esclusi dalla nomina il presidente  ed  i  membri  della  Commissione
disciolta.  Al  commissario  straordinario,  scelto  tra  persone  di
specifica e comprovata  competenza  ed  esperienza  e  di  indiscussa
moralita'   ed   indipendenza,   si   applicano,   in   materia    di
incompatibilita', le disposizioni di cui al precedente quinto comma e
quelle previste dall'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978,  n.  14.
Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina
del  presidente  e  dei  membri  della  Commissione.  Il  commissario
straordinario   resta   in   carica   fino   all'insediamento   della
Commissione. Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina
del  commissario  straordinario  determina  il  compenso  dovuto   al
commissario medesimo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
Il D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 febbraio 2008, n.31,  ha  disposto  (con  l'art.47-quater)  che
nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle  autorita'
indipendenti, la durata in carica del presidente e dei  membri  della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, di cui all'articolo
1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.  216,  e  successive
modificazioni e' equiparata a quella  del  presidente  e  dei  membri
delle autorita' istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con
la legge 31 luglio 1997,  n.  249,  con  decorrenza  dalla  data  del
decreto di nomina. Suddetto incarico non e' rinnovabile. 
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AGGIORNAMENTO (32) 
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni  dalla  L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 22, comma 16)  che  la
modifica di cui al comma 9 del presente  articolo  si  applica  dalla
data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.