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LEGGE 2 marzo 1974, n. 77

Modificazioni agli articoli 1, punto 1; 4, punto 4; 5, punto 1; 10, punto 2, primo e secondo comma; 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, contenente norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal: 11-4-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 novembre 1971, n. 1372, e' integrato come segue:
  "c)  per  il  personale  di stazione utilizzato esclusivamente alle
manovre  la  durata  settimanale  del  lavoro ordinario e' di 36 ore,
distribuite di regola su cinque giornate lavorative".