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LEGGE 11 marzo 1974, n. 74

Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1999)
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Testo in vigore dal: 10-4-1974
al: 12-2-1991
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli
animali devono essere eseguiti:
    a) da veterinari;
    b)  da  operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano
ottenuto  l'idoneita'  ai  sensi  del seguente articolo 2, e comunque
operanti alle dipendenze di un impianto di fecondazione artificiale.