stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 marzo 1974, n. 74

Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1999)
nascondi
Testo in vigore dal: 13-2-1991
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((1.  Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale
degli animali devono essere eseguiti:
    a) da veterinari iscritti all'albo professionale;
    b) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano
ottenuto  l'idoneita'  ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito
di  un  impianto  di  fecondazione artificiale o presso allevamenti e
stalle,   purche'  convenzionati  con  un  centro  di  produzione  di
materiale  seminale  che si assume la responsabilita' circa l'impiego
del seme)).