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LEGGE 12 febbraio 1974, n. 28

Norme interpretative ed integrative dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nonchè modifiche all'articolo 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880.

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Testo in vigore dal: 19-3-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Tra  i  destinatari  dell'inquadramento  nel gruppo di concetto dei
coadiutori,  previsto  dall'articolo 16, secondo e terzo comma, della
legge  15  febbraio  1967,  n.  40, sono compresi anche gli applicati
principali stenodattilografi e gli applicati stenodattilografi.