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LEGGE 30 gennaio 1974, n. 13

Adeguamento di limiti di somma previsti dal regolamento per i canali dell'antico demanio, approvato col regio decreto 1 marzo 1896, n. 83, a quelli previsti dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

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Testo in vigore dal: 7-3-1974
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  I limiti di somma indicati negli articoli 6, 7 e 8 del  regolamento
per  l'amministrazione,  manutenzione  e  custodia  dei   canali   di
irrigazione e forza motrice (canali dell'antico demanio) appartenenti
allo Stato, approvato col regio decreto 1 marzo 1896, n. 83, ai  fini
della comunicazione al Consiglio di Stato, per averne il parere,  dei
progetti di atti di concessione, sono uguagliati a  quelli  stabiliti
dagli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,
e successive modificazioni. 
  Il limite di tempo previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento
di cui al precedente comma e' soppresso. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 30 gennaio 1974 
 
                                LEONE 
 
                                                      RUMOR - COLOMBO 
                                                           - LA MALFA 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI