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LEGGE 12 dicembre 1973, n. 922

Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati.

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Testo in vigore dal: 31-1-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  provvidenze in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati,
disposte  con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con
modificazioni  nella  legge 19 ottobre 1970, n. 744, e con le leggi 4
gennaio  1968, n. 7, e 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate fino al
31  dicembre  1974  ed  estese  con  parita' di trattamento a tutti i
profughi  e connazionali assimilati ai profughi, rimpatriati in tempi
diversi e da Paesi diversi.
  Le   regioni,   nella  loro  autonomia  e  nei  limiti  della  loro
competenza, disciplinano gli interventi integrativi in materia.