stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 dicembre 1973, n. 921

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 31-1-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  annuo  di  lire  33.750.000  concesso  al comune di
Gorizia  con  legge  6  dicembre  1971,  n. 1075, per il rifornimento
idrico  della  popolazione,  per  il  periodo  16  settembre  1969-15
settembre   1971,  e'  prorogato  fino  a  quando  restera'  operante
l'accordo  18  luglio 1957, reso esecutivo con decreto del Presidente
della  Repubblica 27 novembre 1957, n. 1420, stipulato fra l'Italia e
la Jugoslavia per la regolamentazione di tale rifornimento idrico.