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LEGGE 6 dicembre 1973, n. 853

Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
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Testo in vigore dal: 17-1-1974
al: 31-12-2014
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per le esigenze  funzionali  dei  consigli  regionali,  le  regioni
istituiscono nei propri stati di previsione della spesa, nel titolo I
di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  3
dicembre 1970, n. 1171 (spese correnti), sezione  I  (amministrazione
generale),  categoria  "Servizi  degli  organi  statutari",  apposita
rubrica da intestare alla presidenza del consiglio regionale.