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LEGGE 27 dicembre 1973, n. 851

Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1978)
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Testo in vigore dal: 15-1-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato,  compreso  anche quello operaio assunto per
lavori  di  carattere  stagionale,  e' corrisposta, a decorrere dal 1
luglio   1973,   una   indennita'   pensionabile,   utile   ai   fini
dell'indennita' di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui
alla annessa tabella.
  L'indennita' pensionabile non e' suscettibile di aumenti periodici,
non  e'  computabile  ai  fini  della  tredicesima  mensilita'  e dei
compensi   per   lavoro   straordinario,   e'  ridotta  nella  stessa
proporzione  dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita',
punizione  disciplinare  o  di  altra posizione di stato che comporti
riduzione  dello  stipendio,  ed  e'  sospesa  in  tutti  i  casi  di
sospensione dello stipendio.
  Nei  passaggi di carriera o di categoria, al personale provvisto di
indennita'  pensionabile d'importo superiore a quella spettante nella
nuova   qualifica  o  classe,  e'  attribuito  un  assegno  personale
pensionabile  pari alla differenza tra l'indennita' pensionabile gia'
in  godimento  e  la  nuova,  da riassorbire con i successivi aumenti
della  indennita'  di che trattasi, per progressione di carriera o di
classe.
  Sono  esclusi  dalla  corresponsione  dell'indennita'  pensionabile
prevista   dal  presente  articolo  i  funzionari  con  qualifica  di
dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748.