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LEGGE 1 novembre 1973, n. 761

Estensione agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia dei benefici della legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali.

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Testo in vigore dal: 16-12-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Ai  sensi  e per gli effetti della legge 22 giugno 1954, n. 523, il
servizio reso dagli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri,
del  Corpo  delle  guardie  di  finanza,  del  Corpo delle guardie di
pubblica  sicurezza  e  del  Corpo  degli agenti di custodia presso i
predetti  Corpi  di polizia equivale al servizio reso nelle categorie
dei personali di ruolo dello Stato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 novembre 1973

                                LEONE

                                            RUMOR - TAVIANI - TANASSI
                                                 - COLOMBO - ZAGARI -
                                                             LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI