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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1973, n. 690

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1999)
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Testo in vigore dal: 1-12-1973
al: 19-2-1999
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  107,  comma  primo, del decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Sentito  il  Consiglio  dei  Ministri  nella riunione del 12 giugno
1973;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno,
per le finanze e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  attribuzioni  degli organi centrali e periferici dello Stato in
materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e
popolare   sono  esercitate,  per  il  rispettivo  territorio,  dalle
province  di  Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art.
16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.
  Restano  ferme  le  attribuzioni attualmente esercitate dallo Stato
nei  confronti  dei  beni  indicati  dal decreto del Presidente della
Repubblica  20  gennaio  1973,  numero  48,  esclusi dalla competenza
provinciale  a  norma  dell'art. 109 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.