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LEGGE 16 ottobre 1973, n. 676

Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/1976)
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Testo in vigore dal: 28-11-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Allo  scopo  di provvedere alla concessione dei contributi previsti
dal  titolo  I  della  legge  28 marzo 1968, n. 479, e' autorizzato a
carico   del  bilancio  del  Ministero  della  marina  mercantile  lo
stanziamento  di  lire  500 milioni per l'esercizio 1972, di lire 700
milioni  per  l'esercizio  1973,  di lire 800 milioni per l'esercizio
1974 e di lire 800 milioni per l'esercizio 1975.
  Le  eventuali  somme  non  impegnate  nei  singoli  anni finanziari
possono  essere  utilizzate  negli esercizi successivi, ed in ciascun
esercizio  potra'  essere  impegnato  lo  stanziamento dell'esercizio
successivo,   cui  sara'  rinviata  la  liquidazione  dei  contributi
eventualmente deliberati nell'esercizio precedente.