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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1292

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del "S. Cuore" di Milano.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di
Milano,  approvato  con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1163 e
modificato  con  regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del "S. Cuore" di Milano,
approvato  e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato nel senso che dopo l'art. 98 ed il conseguente spostamento
della  numerazione  degli  articoli  successivi sono inseriti i nuovi
articoli  relativi  alla istituzione della scuola di specializzazione
in  endocrinologia,  medicina  del lavoro, medicina interna, igiene e
medicina  preventiva,  microbiologia, nonche' l'integrazione all'art.
98 per quanto riguarda la misura delle tasse.
  All'art.  98 delle norme generali per le scuole di specializzazione
annesse  alla  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  e'  aggiunto il
seguente comma:
  "Le  tasse  e  soprattasse relative alle scuole di specializzazione
sono fissate nella misura seguente:

    tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . .  L. 25.000
    tassa annuale d'iscrizione. . . . . . . . . . . . . . .  " 65.000
    soprattassa di esame. . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 15.000

    I contributi sono stabiliti all'inizio di ogni anno dal consiglio
di amministrazione, sentito il parere del consiglio di facolta'".

            Scuola di specializzazione in endocrinologia

  Art.  99.  -  La  scuola  ha la durata di tre anni, ad essa possono
essere ammessi laureati in medicina e chirurgia in numero complessivo
di trenta iscritti; gli aspiranti saranno ammessi alla scuola in base
alla  classifica  di  un  esame  preliminare  comprendente  una prova
scritta ed una prova orale.
  Gli  iscritti  alla  scuola  hanno  l'obbligo  di  frequentare  gli
insegnamenti   stabiliti   secondo  il  programma  del  corso  ed  e'
obbligatorio  altresi' un periodo di internato di almeno tre mesi per
ogni  anno  di  corso.  Coloro  che non ottempereranno all'obbligo di
frequenza  dei  corsi  di  insegnamento  e al servizio di corsia e di
laboratorio   non   potranno  ottenere  l'attestazione  di  frequenza
necessaria per l'ammissione agli esami.
  Il superamento degli esami di profitto e' condizione necessaria per
l'iscrizione  al  corso  successivo.  Al  termine del terzo anno, per
conseguire  il  diploma  di  specializzazione  in endocrinologia, gli
iscritti,  oltre  ad  aver superato gli esami di profitto dei singoli
anni,  dovranno presentare una tesi scritta su un argomento di ordine
endocrinologico,  che sara' stabilito in base ad accordi presi con il
"direttore della scuola".
  I  candidati  non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso o
all'esame  di  diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno
di frequenza.

  Art.  100.  - Il piano di studi comprendera' le seguenti materie di
insegnamento e d'esame:

    1° Anno:
      Anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
      Biochimica endocrina;
      Fisiologia endocrina;
      Anatomia patologica delle materie endocrine (biennale);
      Semeiotica endocrina (biennale).

    2° Anno:
      Anatomia patologica delle materie endocrine (biennale);
      Semeiotica endocrina (biennale);
      Patologia   sistematica  e  clinica  delle  malattie  endocrine
(biennale);
      Eredopatologia endocrina.

    3° Anno:
      Patologia   sistematica  e  clinica  delle  malattie  endocrine
(biennale);
      Patologia e clinica delle malattie endocrine dell'infanzia;
      Patologia  e  clinica  delle  malattie  endocrine  di interesse
ginecologico.
  Gli  esami  delle materie d'insegnamento biennali saranno sostenuti
dai candidati al termine del rispettivo biennio.

  Art.   101.   -  Il  piano  di  studi  comprende  tre  insegnamenti
facoltativi  dei  quali  almeno  uno, a scelta del candidato, materia
d'esame:  farmacologia endocrina, chirurgia degli organi endocrini, i
radionuclidi   nella   diagnostica  e  nella  terapia  delle  materie
endocrine.
  Il programma di ciascun anno potra' essere integrato da conferenze,
esercitazioni e seminari.
  A  richiesta di candidati eventuali abbreviazioni di corso (in ogni
caso  non superiori ad un anno) potranno essere concesse a coloro che
dimostrino,  a  giudizio  del  direttore  della  scuola,  particolare
preparazione   nel  campo  dell'endocrinologia  e/o  della  patologia
costituzionale  con  stretti riferimenti all'endocrinologia; a coloro
che  presentino  titoli  di  specializzazione  o di libera docenza in
materie   affini   o   in   discipline  fondamentali  per  lo  studio
dell'endocrinologia,  quali  patologia generale, anatomia patologica,
biochimica,  fisiologia,  genetica  umana;  per  coloro  che  abbiano
svolto,   in   centri   universitari   od   ospedalieri  qualificati,
documentata  attivita'  di  assistente  in reparti di medicina per un
periodo  ininterrotto  di almeno tre anni dopo il conseguimento della
laurea in medicina e chirurgia. Ove venga concessa l'abbreviazione di
corso,  l'ammissione  al  2°  anno  della scuola sara' subordinata al
superamento  degli esami del I anno di corso, che il candidato dovra'
comunque sostenere.

          Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

  Art. 102. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha
la  durata  di  tre anni. Ad essa possono iscriversi, previo esame di
ammissione,  i  laureati in medicina e chirurgia, complessivamente in
numero massimo di 18 per i tre anni di corso.
  Possono  essere ammessi anche cittadini di paesi stranieri, i quali
presentino  titoli che, a giudizio delle autorita' accademiche, siano
considerati   equipollenti   alla  laurea  in  medicina  e  chirurgia
rilasciata in Italia.

  Art. 103. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

    1° Anno:
      Fisiologia del lavoro ed ergonomia (1°);
      Tecnologia ed igiene del lavoro (1°);
      Patologia e clinica del lavoro (1°);
      Psicologia del lavoro (1°).

    2° Anno:
      Fisiologia del lavoro ed ergonomia (2°);
      Tecnologia ed igiene del lavoro (2°);
      Patologia e clinica del lavoro (2°);
      Psicologia del lavoro (2°);
      Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio (1°);
      Infortunistica e pronto soccorso (1°);
      Biometria e statistica sanitaria;
      Medicina preventiva dei laboratori (1°).

    3° Anno:
    Patologia e clinica del lavoro (3°);
      Tecnologia ed igiene del lavoro (3°);
      Infortunistica e pronto soccorso (2°);
      Medicina legale e delle assicurazioni;
      Medicina preventiva dei lavoratori (2°);
      Radiologia e medicina nucleare;
      Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio (2°);
      Dermatologia professionale.

  Art.  104.  -  Le  materie  fondamentali  anzidette potranno essere
integrate  a  giudizio  della direzione della scuola con insegnamenti
facoltativi scelti tra i seguenti: neurologia professionale; anatomia
patologica delle malattie professionali; acustica; organizzazione dei
servizi sanitari aziendali; sicurezza del lavoro; analisi dei sistemi
uomo-macchina;  insediamenti  industriali  e condizioni urbanistiche;
acque reflue industriali; legislazione del lavoro, ed altri eventuali
che la direzione della scuola puo' stabilire di anno in anno.
  Il  direttore  della  scuola,  al  di  fuori dei docenti incaricati
ufficialmente, puo' invitare studiosi competenti ad impartire lezioni
e conferenze su argomenti di speciale interesse per la scuola.
  Durante   il  corso,  oltre  alle  lezioni  relative  alle  materie
d'insegnamento,   verranno   compiute  esercitazioni  cliniche  e  di
laboratorio e visite ad ambienti di lavoro.
  La  frequenza  alle  lezioni,  alle  esercitazioni e alle visite ad
ambienti  di  lavoro  e'  obbligatoria.  E'  altresi' obbligatorio un
periodo  di  internato  di  almeno  dieci mesi per ogni anno di corso
presso l'istituto di medicina del lavoro.
  Alla  fine  di  ogni  anno  gli  iscritti,  ottenuta  la  firma  di
frequenza,  dovranno  sostenere  un  esame  di profitto sulle materie
svolte  durante  l'anno.  Essi  non potranno essere ammessi agli anni
successivi  se  non  avranno  superato tutti gli esami prescritti per
l'anno precedente.
  Per  conseguire  il diploma di specializzazione, gli iscritti, dopo
aver  completato  gli esami del terzo anno, dovranno superare l'esame
di  diploma, che consistera' nella presentazione e discussione di una
tesi scritta di un argomento di medicina del lavoro concordato con il
direttore della scuola.

           Scuola di specializzazione in medicina interna

  Art. 105. - La scuola di specializzazione in medicina interna ha la
durata di 5 anni.
  L'iscrizione  alla  scuola  e'  riservata ai laureati in medicina e
chirurgia, che possono essere accolti nel numero massimo, complessivo
per i 5 anni di corso, di 60 (sessanta).
  L'ammissione  alla  scuola  e'  condizionata  al  superamento di un
colloquio di cultura medica generale con una commissione composta dal
direttore della scuola e da due docenti della facolta'.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero dei posti
disponibili  ed  in  base al colloquio ed ai titoli non sia possibile
ricavare  una  graduatoria  adeguata  per l'ammissione preferenziale,
sara'  effettuato  un  esame scritto e orale su argomenti di medicina
generale.
  Sono   consentite   abbreviazioni   di   corso   di   un   anno  e,
eccezionalmente,  di  due anni per coloro che: a) siano assistenti in
attivita'  stabile  in  istituti  universitari da almeno tre anni; b)
abbiano  conseguito  la  libera docenza in materie internistiche o in
patologia  generale  o  in anatomia patologica; c) abbiano conseguito
una  specializzazione  e  pubblicato  studi  o  ricerche  in  materia
internistica o in patologia generale o in anatomia patologica.
  In  ogni  caso coloro che avranno ottenuto l'abbreviazione dovranno
sostenere  gli  esami degli anni precedenti prima di quelli dell'anno
al quale sono stati ammessi.

  Art. 106. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

    1° Anno:
      Malattie infettive, disreattive e del sangue;
      Istituzioni di terapia e dietologia;
      Anatomia ed istologia patologica (biennale);
      Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

    2° Anno:
      Malattie dell'apparato cardiovascolare;
      Microbiologia e sierologia;
      Chimica clinica;
      Anatomia ed istologia patologica (biennale);
      Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

    3° Anno:
      Malattie dell'apparato digerente;
      Malattie renali;
      Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

    4° Anno:
      Malattie dell'apparato respiratorio;
      Malattie del sistema, nervoso;
      Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

    5° Anno:
      Malattie del ricambio;
      Malattie delle ghiandole endocrine;
      Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

  Insegnamenti complementari:
    Parassitologia medica; genetica medica; semeiotica dermatologica;
radiologia; semeiotica oculistica; semeiotica ginecologica.
    Per codesti insegnamenti viene lasciata al direttore della scuola
la  facolta'  di  inserirne  uno  o  piu'  nei vari anni del corso di
specializzazione.

  Art.  107. - Verranno inoltre tenute esercitazioni di laboratorio e
di pratica clinica.
  Oltre  i  corsi ufficiali si potranno svolgere lezioni o conferenze
su temi di interesse internistico, tenuto da studiosi particolarmente
competenti invitati dalla direzione della scuola.
  La   frequenza   alle   lezioni,  conferenze  di  esercitazioni  e'
obbligatoria;   pure   obbligatorio  e'  un  periodo  d'internato  in
divisione medica di almeno 3 mesi per ogni anno in corso.
  Alla  fine di ogni anno accademico si terranno sessioni d'esame per
coloro  che  hanno  seguito  materie annuali e per coloro che avranno
completato la frequenza di materie pluriennali.
  Per  il  conseguimento del diploma di specializzazione gli iscritti
dovranno  aver  superato gli esami dei 5 anni e dovranno presentare e
discutere   una  tesi  scritta  su  argomento  di  medicina  generale
concordato con la direzione della scuola.

     Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

  Art.  108.  -  La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso
l'istituto  di  igiene, il cui professore di ruolo e' direttore della
scuola  stessa.  Potranno  essere  iscritti alla scuola i laureati in
medicina  e chirurgia nel numero massimo di trenta iscritti per i tre
anni di corso.
  L'ammissione  al  primo anno e' subordinata ad un esame preliminare
dei  candidati.  Abbreviazioni  di  corso  possono  essere concesse a
coloro  che  dimostrino,  a  giudizio del direttore della scuola, una
particolare  preparazione  nel  campo  dell'igiene  e  della medicina
preventiva.  La  scelta  dell'orientamento  deve  avvenire al momento
dell'iscrizione  al  terzo  anno  e l'ammissione e' limitata ai posti
disponibili  tenuto conto del merito scolastico nei primi due anni di
corso.

  Art. 109. - Gli insegnamenti fondamentali sono:

    1° Anno:

      Metodologia statistica e biometria;
      Educazione sanitaria;
      Psicologia;
      Microbiologia;
      Parassitologia;
      Epidemiologia e profilassi generale.

    2° Anno:

      Patologia e clinica delle malattie infettive;
      Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
      Patologia  clinica  delle  malattie non infettive di importanza
sociale;
      Epidemiologia  e  profilassi  delle  malattie  non infettive di
importanza sociale;
      Demografia e statistica sanitaria;
      Legislazione ed organizzazione sanitaria.

    3° Anno: (con orientamento di sanita' pubblica)

      Approvvigionamento  idrico,  raccolta e smaltimento dei rifiuti
liquidi e solidi, inquinamento atmosferico;
      Igiene edilizia ed urbanistica;
      Igiene dell'alimentazione;
      Igiene e medicina scolastica;
      Igiene ospedaliera;
      Servizi di sanita' pubblica;
        (con orientamento di laboratorio)
      Microbiologia applicata all'igiene;
      Microscopia applicata all'igiene;
      Chimica clinica;
      Accertamento    diagnostico   delle   malattie   batteriche   e
parassitarie;
      Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
      Nozioni di anatomia ed istologia patologica;
        (con orientamento di direzione ospedaliera)
      Storia  degli ospedali e principi metodologici della assistenza
ospedaliera;
      Igiene  e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed
impianti sanitari;
      Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
      Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera;
      Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia
ospedaliera;
      Selezione    ed    istruzione   professionale   del   personale
ospedaliero;
      Organizzazione  e  funzione  dei  laboratori  di  analisi  e di
accertamento necroscopico;
        (con orientamento di igiene e medicina scolastica)
      Auxologia normale e patologica;
      Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'eta' scolare;
      Servizi di medicina scolastica;
      Elementi di psicologia e pedagogia per l'eta' scolare;
      Igiene dell'alimentazione;
      Assistenza parascolastica;
      Edilizia scolastica.

  Al  piano  di  studi  proposto  per  ogni anno di corso si aggiunge
obbligatoriamente  un  corso  complementare  che  il candidato potra'
scegliere  a seconda dell'interesse tra il seguente gruppo di materie
complementari:

    Ispezione delle carni;
    Geologia applicata all'igiene;
    Igiene mentale;
    Malattie professionali e loro prevenzione;
    Diritto sanitario;
    Igiene navale e dell'emigrazione;
    Antropologia culturale e sociologia;
    Malattie tropicali;
    Istituzioni di matematica;
    Genetica;
    Gerontologia e geriatria;
    Elementi di economia politica.

  Art.  110.  - Gli allievi sono tenuti a frequentare, in qualita' di
interni,  ospedali ed altri servizi sanitari secondo quanto stabilito
dalla direzione della scuola.
  Sono  a  disposizione  degli  interni,  per la loro preparazione, i
laboratori di chimica e di batteriologia e lo ambulatorio di medicina
preventiva  dell'istituto  di  igiene. Il personale a disposizione e'
costituito da tre assistenti e da un tecnico, oltre che dal personale
dei servizi centralizzati della facolta'.
  Alla  fine  di  ogni  anno di corso gli allievi, per essere ammessi
agli  anni di corso successivi, debbono aver superato tutti gli esami
dell'anno precedente.
  L'esame  di diploma si sostiene alla fine del terzo anno e consiste
nella discussione di una tesi scritta assegnata dalla direzione della
scuola.

             Scuola di specializzazione in microbiologia

  Art.  111.  -  La scuola di specializzazione in microbiologia ha la
durata  di  tre  anni.  Ad  essa  possono  iscriversi  i laureati, in
medicina  e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia
e  veterinaria, complessivamente in numero massimo di 30 (trenta) per
i tre anni di corso.

  Art. 112. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

    1° Anno:
      Chimica microbiologica;
      Batteriologia generale e tecnica batteriologica;
      Analisi statistica del dosaggio biologico;
      Genetica dei microorganismi;
      Metodi e dosaggi microbiologici.

    2° Anno:
      Immunologia;
      Batteriologia speciale;
      Protozoologia;
      Virologia generale e tecnica virologica.

    3° Anno:
      Virologia speciale;
      Microbiologia degli alimenti;
      Microbiologia industriale;
      Micologia.

  Art.  113.  E'  obbligatoria  la  frequenza  in  istituto,  come la
partecipazione alle lezioni ed alle esercitazioni.
  Alla  fine  di  ogni  anno  gli  iscritti,  ottenuta  la  firma  di
frequenza,  dovranno  sostenere  un  esame  di profitto sulle materie
svolte durante l'anno.
  Abbreviazioni  di  corso  possono  essere  concesse  a  coloro  che
dimostrino,  a  giudizio  del  direttore della scuola, una precedente
particolare preparazione microbiologica.
  Per  il conseguimento del diploma di specializzazione gli iscritti,
dopo  aver  completato  gli esami dei tre anni, dovranno presentare e
discutere   una   tesi  scritta  su  di  un  argomento  di  interesse
microbiologico concordato con il "direttore della scuola".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972

                                LEONE

                                                             SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1973
  Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 49. - VALENTINI