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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 1291

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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Testo in vigore dal: 8-11-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi   di   Firenze,
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con
regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230; e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Firenze,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  L'art. 257 relativo all'elenco  delle  scuole  di  specializzazione
annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso
che le  scuole  in  "Endocrinologia  e  malattie  del  ricambio",  in
"Clinica del  lavoro"  mutano  rispettivamente  la  denominazione  in
quella  di  "Scuola  di  specializzazione  in  endocrinologia"  e  in
"Medicina del lavoro". 
  Allo stesso elenco e' aggiunta la  scuola  di  specializzazione  in
"Neuropsichiatria infantile". 
  L'art. 260, relativo alla scuola di specializzazione in  oculistica
e' abrogato e sostituito dal seguente: 
 
              Scuola di specializzazione in oculistica 
 
  Art. 260. - Il corso degli studi nella scuola  di  specializzazione
in oculistica ha la durata di quattro anni. 
  Il numero massimo  degli  iscritti  al  1°  anno  non  puo'  essere
superiore a otto (32 iscritti per i 4 anni di corso). 
  Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 
 
    1° Anno: 
      Anatomia ed istologia dell'apparato oculare; 
      Nozioni di embriologia e genetica oculare; 
      Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica  dei  tessuti  e
dei liquidi oculari; 
      Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione; 
      Microbiologia ed igiene oculare. 
 
    2° Anno: 
      Semiologia oculare e mezzi di  indagine  dell'apparato  oculare
(biomicroscopia,     oftalmoscopia,     perimetria,      campimetria,
adattometria,  senso   cromatico,   tonometria,   tonografia,   esami
elettrofunzionali, radiologia); 
      Farmacologia oculare, terapia fisica; 
      Anatomia patologica oculare; 
      Patologia e clinica oculare (malattie delle  palpebre  e  della
congiuntivite, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 
 
    3° Anno: 
      Patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea  della  retina,
del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita'
e dell'orbita, glaucoma); 
      Anomalie e patologia della motilita' oculare  e  della  visione
binoculare. Ortottica e pleottica; 
      Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; 
      Tecnica operatoria (I parte). 
 
    4° Anno: 
      Neuroftalmologia; 
      Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 
      Malattie  professionali,  infortunistica  e   medicina   legale
oculare; 
      Tecnica operatoria (II parte); 
      Tesi di specializzazione. 
 
  Gli insegnamenti impartiti nella scuola vengono integrati  mediante
conferenze, esercizi diagnostici ed operativi. 
  Gli esami di profitto e di diploma  si  svolgeranno  con  le  norme
dell'art. 253. 
  L'art.  267,  relativo   alla   scuola   di   specializzazione   in
"Endocrinologia e malattie del ricambio" che muta la denominazione in
quella di "Scuola di specializzazione in endocrinologia" e'  abrogato
e sostituito dal seguente: 
 
            Scuola di specializzazione in endocrinologia 
 
  Art. 267. -  La  scuola  di  specializzazione  ha  sede  presso  un
istituto di medicina interna. 
  La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di
specializzazione in endocrinologia e' di tre anni. 
  Il numero degli iscritti e' fissato in quindici per  ogni  anno  di
corso. 
  Le materie di insegnamento sono cosi' suddivise fra i tre anni  del
corso: 
 
    1° Anno: 
      Anatomia ed embriologia degli organi endocrini; 
      Fisiologia endocrina; 
      Biochimica endocrina; 
      Anatomia patologica delle malattie endocrine; 
      Semeiotica e diagnostica endocrina. 
 
    2° Anno: 
      Anatomia patologica delle malattie endocrine; 
      Semeiotica e diagnostica endocrina; 
      Eredopatologia endocrina; 
      Patologia speciale e clinica  delle  malattie  endocrine  delle
auxopatie. 
 
    3° Anno: 
      Patologia speciale e clinica delle malattie endocrine  e  delle
auxopatie; 
      Terapia delle malattie endocrine. 
 
  La scuola dovra' inserire un numero  massimo  di  tre  insegnamenti
facoltativi, dei quali almeno  uno,  a  scelta  del  candidato  sara'
materia di esame. 
  Le  lezioni,  le  dimostrazioni  e  le  esercitazioni  pratiche  si
svolgeranno presso la clinica medica, od altro istituto  di  medicina
interna,  in  conformita',  all'orario,  che  al   principio   verra'
stabilito dal direttore della scuola. 
  Al termine di ciascun anno del corso, l'allievo dovra' sostenere un
esame  teorico-pratico  sulle  materie  che  sono  state  oggetto  di
insegnamento durante il corso dell''anno. 
  Al termine del  triennio,  per  il  conseguimento  del  diploma  di
specialista l'allievo dovra' sostenere dinanzi  alla  commissione  la
discussione di un caso clinico e la discussione di una  tesi  scritta
sopra argomento riguardante l'endocrinologia. 
  Durante i tre anni  del  corso  gli  allievi  dovranno  frequentare
assiduamente a turno, le infermerie della clinica medica o  di  altro
istituto  di  medicina  interna   e   gli   ambulatori   del   centro
endocrinologo della clinica medica. 
 
  L'art. 275, relativo alla scuola di specializzazione  in  chirurgia
dell'apparato digerente, e' integrato con il seguente comma: 
    f) il numero degli specializzandi e' di quindici per ogni anno di
corso, per un totale di quarantacinque iscritti. 
  L'art. 276 relativo alla "Scuola di specializzazione in clinica del
lavoro"  che  muta  la  denominazione  in  quella   di   "Scuola   di
specializzazione in medicina del lavoro" e' abrogato e sostituito dal
seguente: 
 
          Scuola di specializzazione in medicina del lavoro 
 
  Art. 276. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha
la durata di tre anni. 
  I posti disponibili sono dodici per ogni anno di corso. 
  Gli aspiranti verranno scelti in base  a  concorso  per  titoli  ed
esami, i quali avranno luogo di norma nella prima decade di dicembre. 
  Sono materie di insegnamento: 
 
    1° Anno: 
      Fisiologia del lavoro; 
      Tecnologia ed igiene del lavoro; 
      Patologia e clinica del lavoro; 
      Psicologia del lavoro. 
 
    2° Anno: 
      Fisiologia del lavoro ed ergonomia; 
      Tecnologia ed igiene del lavoro; 
      Patologia e clinica del lavoro; 
      Psicologia del lavoro; 
      Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; 
      Infortunistica e pronto soccorso; 
      Biometria e statistica sanitaria; 
      Medicina preventiva dei lavoratori. 
 
    3° Anno: 
      Patologia ed igiene del lavoro; 
      Tecnologia e clinica del lavoro; 
      Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; 
      Infortunistica e pronto soccorso; 
      Medicina preventiva dei lavoratori; 
      Medicina legale e delle assicurazioni; 
      Radiologia e medicina nucleare; 
      Dermatologia professionale. 
 
  I  corsi  saranno  integrati  da  esercitazioni   cliniche   e   di
laboratorio e da visite a stabilimenti industriali ed agricoli. 
  La frequenza  alle  lezioni  e  alle  esercitazioni  e'  condizione
necessaria per l'ammissione agli esami. 
  Alla fine di ogni anno accademico  e'  obbligatorio  sostenere  gli
esami sulle materie di insegnamenti annuali. 
  Alla fine dei tre anni di corso lo specializzando dovra'  sostenere
un esame di diploma secondo le norme generali dello statuto. 
  Dopo l'art. 289 e con il conseguente spostamento della  numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  alla  istituzione  della  "Scuola  di  specializzazione  in
neuropsichiatria infantile". 
 
      Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile 
 
  Art. 290. - Alla scuola  di  specializzazione  in  neuropsichiatria
infantile sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. 
  La scuola ha la durata di 4 anni. 
  La segreteria della scuola ha sede presso la clinica delle malattie
nervose e mentali. 
  Gli aspiranti saranno ammessi al 1°  anno  del  corso  in  base  ai
titoli ed esami limitatamente al numero di tre (dodici  iscritti  per
l'intero corso di studi). Gli specialisti in clinica  delle  malattie
nervose e mentali, neurologia, psichiatria, sono ammessi al 2°  anno.
Essi vi sono iscritti d'ufficio e sono  esentati  dal  sostenere  gli
esami di profitto  1,  2,  3  del  1°  anno;  11  del  3°  anno.  Gli
specialisti in clinica pediatrica sono iscritti d'ufficio al 2°  anno
della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami  di  profitto  5
del 1° anno, 7 dal 2° anno. 
  Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3°, 4° anno  di  specializzazione,
gli  iscritti  dovranno  aver  sostenuto  gli  esami  delle   materie
prescritte per l'anno precedente. 
  Programma di insegnamento: 
 
    1° Anno: 
      1) Embriologia e anatomia del sistema nervoso; 
      2) Fisiologia del  sistema  nervoso  con  particolare  riguardo
all'eta' evolutiva; 
      3) Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso; 
      4) Biochimica patologica del sistema nervoso; 
      5) Semeiotica e clinica neurologica del neonato; 
      6) Patologia e clinica pediatrica. 
 
    2° Anno: 
      7) Semeiotica e clinica neurologica dell'eta' evolutiva; 
      8) Genetica; 
      9) Endocrinologia dell'eta' evolutiva ed auxologia; 
      10) Semeiotica, patologia  e  clinica  delle  malattie  nervose
dell'adulto; 
      11) Psicologia dell'eta' evolutiva; 
      12) Psicopatologia dell'eta' evolutiva. 
 
    3° Anno: 
      13) Semeiotica, patologia  e  clinica  delle  malattie  mentali
dell'adulto; 
      14) Tecniche psicodiagnostiche dell'eta' evolutiva; 
      15) Tecniche elettro-biologiche; 
      16) Neuroradiologia; 
      17) Neurochirurgia dell'eta' evolutiva; 
      18) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I). 
 
    4° Anno: 
      19) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (II); 
      20) Terapia generale delle malattie mentali infantili; 
      21) Psicoterapia dell'eta' evolutiva; 
      22) Foniatria; 
      23) Psicopedagogia; 
      24) Elementi di sociologia ed antropologia culturale; 
      25)  Igiene  mentale  generale  e  scolastica,   organizzazione
assistenziale e legislazione minorile. 
 
                                ESAMI 
 
  1° Anno: 
    1) Embriologia ed anatomia del sistema nervoso; 
    2)  Fisiologia  del  sistema  nervoso  con  particolare  riguardo
all'eta' evolutiva; 
    3) Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso; 
    4) Semeiotica e clinica neurologica del neonato; 
    5) Patologia e clinica pediatrica. 
 
  2° Anno: 
    6) Semeiotica e clinica neurologica dell'eta' evolutiva; 
    7) Genetica, endocrinologia e auxologia; 
    8)  Semeiotica,  patologia  e  clinica  delle  malattie   nervose
dell'adulto; 
    9) Psicologia dell'eta' evolutiva; 
    10) Psicopatologia dell'eta' evolutiva. 
 
  3° Anno: 
    11)  Semeiotica  patologia  e  clinica  delle  malattie   mentali
dell'adulto; 
    12) Tecniche psicodiagnostiche dell'eta' evolutiva; 
    13) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I). 
 
  4° Anno: 
    14) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (II); 
    15) Terapia generale delle malattie mentali infantili; 
    16) Psicoterapia e psicopedagogia; 
    17) Organizzazione assistenziale e legislazione. 
 
  Dopo l'art. 307 sono inseriti i seguenti  nuovi  articoli  relativi
alla istituzione presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali, della scuola di perfezionamento in matematica. 
 
               Scuola di perfezionamento in matematica 
 
  Art. 308. - E' istituita presso la facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali una "Scuola di perfezionamento in matematica", che
rilascia un diploma di perfezionamento. 
 
  Art. 309. - La scuola e' retta da  un  direttore  assistito  da  un
consiglio formato dal direttore stesso e  da  altri  due  membri.  Il
consiglio e il direttore della scuola sono nominati ogni due anni dal
rettore  su  proposta  del,  consiglio  della  facolta'  di   scienze
matematiche, fisiche e naturali,  uditi  i  docenti  di  insegnamenti
matematici che ne fanno parte. 
 
  Art.  310.  -  Gli  incarichi  di  insegnamento  nella  scuola   di
perfezionamento in matematica sono semestrali e vengono conferiti dal
consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche  e  naturali
su proposta del direttore della scuola. 
 
  Art. 311.  -  All'inizio  di  ogni  anno  accademico  il  direttore
rendera' noto, con apposito bando, i corsi  della  scuola  e  i  loro
programmi. 
 
  Art. 312. - Il corso degli studi ha la durata di due anni, non sono
consentite abbreviazioni di corso. 
  Sono previsti, come obbligatori per ciascun anno, sei  insegnamenti
semestrali, secondo un piano presentato dallo  studente  e  approvato
dal consiglio della scuola. 
  Essi potranno in parte essere scelti, previo il  parere  favorevole
del direttore, tra gli insegnamenti  impartiti  nel  secondo  biennio
della laurea in matematica, purche' non compresi nel piano  di  studi
seguito dallo studente per conseguire la laurea (in matematica  o  in
altra disciplina). 
 
  Art. 313. - Per essere iscritto al primo anno occorre il diploma di
laurea  in  matematica  o  altra  laurea  giudicata  sufficiente  dal
consiglio della scuola. 
  All'esame di diploma si accede dopo aver superato tutti  gli  esami
del piano di studi approvato. Le  modalita'  di  tale  esame  saranno
fissate dal consiglio della scuola. 
 
  Art. 314. - Le commissioni per gli esami speciali del biennio  sono
costituite dal titolare del corso e da due professori della scuola. 
  Per l'esame di diploma il direttore nominera'  una  commissione  di
cinque membri scelti fra i professori della scuola o dell'istituto di
matematica della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. 
 
  Art. 315. - Gli studenti iscritti alla scuola di perfezionamento in
matematica dovranno pagare le seguenti tasse: 
 
  Tassa immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L.  5.000
  Tassa iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  18.000
  Sopratassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  7.000
  Libretto e tessera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  2.000
  Riscaldamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000 
                                                            --------- 
                                                            L. 34.000 
 
  Art. 316. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola saranno di anno
in anno scelti di regola nel seguente elenco: 
    Complementi di algebra; 
    Complementi di topologia; 
    Complementi di analisi matematica; 
    Complementi di fisica matematica; 
    Complementi di analisi numerica;. 
    Analisi complessa; 
    Analisi globale; 
    Geometria differenziale; 
    Geometria algebrica; 
    Teoria dei numeri; 
    Gruppi e algebre di Lie; 
    Analisi funzionale; 
    Equazioni differenziali; 
    Calcolo delle variazioni; 
    Teoria dei controlli; 
    Teoria dei gruppi; 
    Equazioni differenziali della fisica-matematica; 
    Teoria della relativita'; 
    Teoria del potenziale; 
    Fluidomeccanica; 
    Probabilita' e statistica; 
    Ricerca operativa; 
    Teoria dell'informazione; 
    Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici; 
    Economia matematica. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 22 settembre 1972 
 
                                LEONE 
 
                                                             SCALFARO 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1973 
  Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 41. - VALENTINI