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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 605

Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
Testo in vigore dal: 4-12-1976
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                 ((Compiti dell'anagrafe tributaria.

  L'anagrafe  tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati
e   le   notizie  risultanti  dalle  dichiarazioni  e  dalle  denunce
presentate   agli   uffici  dell'amministrazione  finanziaria  e  dai
relativi  accertamenti,  nonche'  i  dati  e  le  notizie che possono
comunque assumere rilevanza ai fini tributari.
  I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi dipendenti
dal  Ministro  per  le  finanze  preposti  agli  accertamenti  ed  ai
controlli  relativi alla applicazione dei tributi ed, in particolare,
ai  fini della valutazione della complessiva capacita' contributiva e
degli  adempimenti  consequenziali di rettifica delle dichiarazioni e
di  accertamento,  all'ufficio  distrettuale  delle imposte nella cui
circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale.
  Sulla  base dei dati in suo possesso l'anagrafe tributaria provvede
alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali)).