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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 603

Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1989)
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Testo in vigore dal: 1-1-1974
al: 29-2-1988
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.
858;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Agenti della riscossione

  Agenti  della riscossione sono gli esattori comunali o consorziali,
i ricevitori provinciali e i delegati governativi, ai sensi del testo
unico delle leggi sui servizi della riscossione approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  15  maggio 1963, n. 858, salvo le
modifiche e integrazioni contenute nel presente decreto.