stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1287

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 23-10-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di  Pisa,  approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Dopo  l'art.  376  sono  inseriti  nuovi  articoli  relativi   alla
istituzione  della  scuola  diretta  a  fini  speciali  di  "Servizio
sociale" della durata di anni tre. 
 
                     Scuola di servizio sociale 
 
  Art. 377. -  E'  istituita  nell'Universita'  di  Pisa  una  scuola
superiore di servizio sociale, ai sensi dell'articolo 20, lettera  a)
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. 
  La scuola si propone di preparare all'esercizio  della  professione
di  assistente  sociale   mediante   l'insegnamento   teorico   delle
discipline  necessarie  e  la  sua  integrazione  con  le   opportune
esercitazioni pratiche e tirocini professionali. 
  La scuola conferisce il diploma di assistente sociale. 
 
  Art. 378. - La scuola gode di autonomia agli effetti didattici. 
  I proventi della scuola, costituiti dalle tasse scolastiche,  dagli
eventuali contributi dello Stato, dell'universita', di enti  pubblici
e  privati  interessati   al   funzionamento   della   scuola,   sono
amministrati separatamente dalle entrate universitarie. 
  La scuola ha un proprio bilancio che viene approvato dal  consiglio
di amministrazione  dell'universita',  quale  allegato  del  bilancio
universitario. 
 
  Art. 379. - Possono essere ammessi alla  scuola  tutti  coloro  che
sono in possesso di un titolo di studio valido per l'accesso  ad  una
facolta' universitaria. 
  Nella eventualita' che le domande  di  ammissione  siano  superiori
alle possibilita' ricettive,  la  scuola  subordina  l'iscrizione  al
superamento di prove attitudinali, stabilendo in tal caso  il  numero
massimo delle iscrizioni. 
 
  Art. 380. - Gli organi della scuola sono: 
    1) il consiglio di amministrazione; 
    2) il direttore; 
    3) il comitato didattico-scientifico. 
 Tali organi vengono rinnovati ogni tre anni e sono riconfermabili. 
    4) il corpo accademico. 
 
  Art. 381. - Il consiglio di amministrazione e' composto da: 
    Il rettore dell'Universita'  di  Pisa  o  suo  delegato,  che  lo
presiede; 
    Un professore designato dalla facolta' di scienze politiche; 
    Un professore designato dalla facolta' di giurisprudenza; 
    Un professore designato dalla facolta' di medicina; 
    Un membro del  consiglio  di  amministrazione  della  universita'
designato dallo stesso; 
    Il direttore; 
    Il vice-direttore; 
    Tre  membri  eletti  dal  comitato  didattico-scientifico  tra  i
docenti e assistenti della scuola che ne fanno parte; 
    Tre  rappresentanti  degli  studenti  designati  dagli   studenti
facenti parte del Corpo accademico. 
  Fa altresi' parte del consiglio  un  rappresentante  di  ogni  ente
locale  che,  all'atto  dell'approvazione   del   presente   statuto,
partecipi al finanziamento della scuola per  almeno  tre  milioni  di
lire all'anno. 
  Il consiglio di amministrazione  puo'  cooptare  rappresentanti  di
altri enti pubblici e privati che contribuiscano in  modo  permanente
al finanziamento  della  scuola,  per  almeno  tre  milioni  di  lire
all'anno, per un massimo di tre posti. 
  Il consiglio elegge nel suo seno un vice-presidente. 
  Viene convocato dal presidente, o in mancanza  dal  vicepresidente,
di propria iniziativa o su richiesta del direttore, o  di  almeno  la
meta' dei suoi componenti, e si riunisce  almeno  due  volte  l'anno,
all'inizio dell'anno accademico e alla fine delle lezioni. 
  Il consiglio di amministrazione ha competenza a deliberare su tutti
gli  affari  inerenti  alla  organizzazione  ed  all'attivita'  della
scuola. Per le questioni di natura didattica-scientifica il consiglio
delibera dopo aver sentito il comitato didattico-scientifico. Per  le
questioni disciplinari il consiglio delibera  dopo  aver  sentito  il
direttore:  in  tal  caso  i   rappresentanti   degli   studenti   si
allontanano. 
  Le decisioni sono prese  a  maggioranza  semplice  ed  in  caso  di
parita' di veti prevale quello del Presidente; quelle che  riguardano
modifiche del presente statuto richiedono pero' la maggioranza di due
terzi dei componenti il  consiglio  e  non  sono  efficaci  senza  la
ratifica del senato accademico dell'Universita' di Pisa. 
  Al consiglio,  e  per  esso  al  suo  presidente,  e'  affidata  la
rappresentanza della scuola. 
 
  Art.   382.   -   Il   direttore   viene   nominato   dal   rettore
dell'Universita'   di   Pisa   su   proposta   del    consiglio    di
amministrazione, sentito il comitato didattico-scientifico. 
  Il direttore ha la direzione amministrativa della scuola con poteri
di  impulso  e  coordinamento  di  tutta  la  attivita'  didattica  e
scientifica. 
 
  Art. 383. - Il comitato didattico-scientifico e' composto  dai  tre
rappresentanti delle facolta' universitarie indicati nell'art. 5;  da
tre rappresentanti dei docenti della scuola;  da  due  rappresentanti
degli assistenti, forniti  di  diploma  di  assistente  sociale;  dal
direttore o dal vice-direttore, che funge da segretario. 
  Al comitato didattico-scientifico compete ogni decisione  attinente
all'impostazione  didattico-professionale   della   scuola   e   agli
indirizzi dell'insegnamento e della ricerca, comprese le proposte  di
nomina del  personale  docente  e  assistente.  I  suoi  pareri  sono
obbligatori e vincolanti. 
  Particolari   incombenze   inerenti    al    normale    svolgimento
dell'attivita'  didattico-professionale,  o  a  indagini  e  ricerche
collegiali  dirette  a  perfezionare  i  programmi   di   studio,   a
organizzare nuove  esperienze,  a  coordinare  seminari  e  tirocini,
possono essere devolute ad un comitato ristretto (o  equipe)  formato
in seno al comitato didattico-scientifico e all'occorrenza  integrato
da rappresentanti degli studenti. 
 
  Art. 384. - Il Corpo accademico e' composto da tutti  i  docenti  e
assistenti della  scuola,  nonche'  da  sei  studenti,  eletti  dagli
studenti in numero di due per ogni anno di corso. 
  Esso ha funzioni consultive degli altri organi della scuola, che ne
possono chiedere la convocazione al  direttore  ogni  volta  che  sia
opportuno. 
 
  Art. 385. - I docenti e gli assistenti della scuola  sono  nominati
dal rettore dell'Universita' di Pisa, su proposta  del  consiglio  di
amministrazione, sentito il comitato didattico-scientifico. Essi sono
scelti fra i docenti e assistenti  dell'Universita'  di  Pisa  e  fra
coloro che siano  di  riconosciuta  competenza  ed  esperienza  nelle
materie che formano oggetto degli insegnamenti. 
  L'assistenza alle esercitazioni ed  ai  tirocini  professionali  e'
affidata a esperti la cui attivita' e' coordinata dagli organi  della
scuola. 
 
  Art. 386. - Il corso degli studi per il conseguimento  del  diploma
di assistente sociale ha la durata di  tre  anni.  L'anno  accademico
coincide   con   quello   indicato   annualmente    nel    calendario
dell'Universita' di Pisa. 
 
  Art. 387. - Le commissioni per gli esami di profitto sono  composte
da tre membri nominati dal direttore. 
  Per essere ammessi agli esami  di  diploma  gli  iscritti  dovranno
avere superato gli esami di profitto stabiliti  dal  programma  della
scuola. 
  La commissione per gli  esami  di  diploma  e'  composta  di  sette
membri, scelti dal direttore, che la presiede. 
  L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi  scritta.
La tesi deve prendere in considerazione un  problema  teorico-pratico
di servizio sociale e riferirsi ad esperienze e ricerche fatte  dallo
studente. 
 
  Art. 388. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
 
    Gruppo A - Insegnamenti culturali di base: 
      Politica sociale; 
      Principi teorici  e  metodologici;  la  sicurezza;  il  lavoro;
ordinamento amministrativo dei servizi sociali; 
      Elementi di diritto: 
        persone e famiglia; 
        lavoro e sicurezza sociale; 
        Stato ed enti pubblici; 
        legislazione  minorile  (con  cenni  di  diritto   penale   e
procedura penale); 
      Storia delle istituzioni politiche e sociali; 
      Lineamenti di economia dello sviluppo; 
      Sociologia: 
        struttura e funzioni sociali; 
        analisi della societa' italiana; 
      Psicologia: 
        psicologia generale; 
        psicologia sociale; 
        psicologia applicata; 
        psicologia dinamica e dello sviluppo; 
      Antropologia culturale; 
      Medicina sociale: 
        nozioni generali di biologia, fisiologia e patologia; 
        problemi dello sviluppo; 
        salute pubblica; 
      Psichiatria, psicopatologia, igiene mentale; 
      Statistica metodologica e sociale. 
 
    Gruppo B - Insegnamenti professionali: 
      Servizio sociale; 
      Fenomenologia etica del servizio sociale: 
        storia, teoria, metodi, problemi; 
      Tecniche  del  servizio  sociale:  a  livello  individuale,  di
gruppo, di comunita'; 
      Organizzazione dei servizi sociali; 
      Metodologia  della  ricerca  sociale  applicata   al   servizio
sociale. 
 
  Art. 389. - Per quanto non  disposto  dal  presente  statuto  sara'
tempestivamente redatto dal consiglio di amministrazione della scuola
e approvato con decreto  del  rettore  dell'Universita'  di  Pisa  un
regolamento  della  scuola   comprendente   tutte   le   disposizioni
necessarie per il suo funzionamento. 
 
  Art. 390. - Sono annessi alla scuola due corsi di  specializzazione
per assistenti sociali, di durata annuale,  in  materia  di  servizio
sociale scolastico e servizio sociale psichiatrico. 
  Tali  corsi  saranno  diretti,   rispettivamente,   dal   direttore
dell'istituto  di  sociologia  e  dal  direttore   dell'istituto   di
psichiatria dell'Universita' di Pisa, e si  potranno  avvalere  delle
strutture amministrative e didattiche della scuola. 
  Le modalita' organizzative di ciascun corso saranno  specificate  -
per  quanto  non  sia  indicato  nei  due  articoli  seguenti  -  nel
regolamento della scuola, di concerto con i due direttori.  A  questi
ultimi sono devolute tutte le  funzioni  che  in  base  all'art.  383
competono al comitato didattico-scientifico, in quanto compatibili. 
  Ai  corsi  di  specializzazione  sono  ammessi  -  alle  condizioni
previste dal regolamento di cui sopra - i diplomati delle  scuole  di
servizio sociale, ai quali, una volta superate  le  prove  prescritte
sara' conferito il  diploma  rispettivamente  di  assistente  sociale
scolastico e di assistente sociale psichiatrico. 
 
  Art. 391. - Gli  insegnamenti  del  corso  di  specializzazione  in
servizio sociale scolastico vertono sulle seguenti materie: 
    1) Psicologia dell'eta' evolutiva; 
    2) Psicologia scolastica; 
    3) Psicopatologia; (*) 
    4) Neuropsichiatria infantile; (*) 
    5) Sociologia dell'educazione e della famiglia; 
    6) Orientamento scolastico e professionale; 
    7) Pedagogia; 
    8) Legislazione scolastica; 
    9) Ricerca sociale applicata; 
    10) Problemi dell'assistenza sociale nella scuola: 
      principi, metodologia, tecniche. 
 
  Art. 392. - Gli  insegnamenti  del  corso  di  specializzazione  in
servizio sociale psichiatrico vertono sulle seguenti materie: 
    1) Psicopatologia; 
    2) Semeiotica, clinica, psicodiagnostica e terapia psichiatrica; 
    3) Psicologia dell'eta' evolutiva; (**) 
    4) Sociologia dell'educazione e della famiglia; (**) 
    5) Neuropsichiatria infantile; 
    6) Servizio sociale psichiatrico; 
    7) Igiene e profilassi mentale (scuola, lavoro, famiglia, ecc.); 
    8) Psichiatria forense e legislazione psichiatrica. 
 
  Art. 393. - La tassa di immatricolazione per la scuola di  servizio
sociale e' fissata in L. 15.000; la tassa annuale di frequenza in  L.
40.000; la tassa annuale per fuori corso in L. 20.000;  la  tassa  di
diploma ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951,  n.  1551,
in L. 6.000. 
  Per i due corsi di  specializzazione  della  scuola,  la  tassa  di
frequenza annua e' fissata in L. 50.000; la tassa di  diploma  in  L.
6.000. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972 
 
                                LEONE 
 
                                                             SCALFARO 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 ottobre 1973 
  Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 13. - VALENTINI 
 
--------------- 
  (*)  Vedi  corso  di  specializzazione  per  il  servizio   sociale
psichiatrico. 
  (**)  Vedi  corso  di  specializzazione  per  il  servizio  sociale
scolastico.