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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. 1277

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in S. Giovanni in Fiore.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 14-10-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduta  la  legge  15  giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della
istruzione media tecnica;
  Veduto  il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;
  Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
  Veduto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 10;
  Considerato   che   dal   1   ottobre  1971  e'  stato  avviato  il
funzionamento  in  S.  Giovanni  in  Fiore  (Cosenza)  di un istituto
professionale di Stato per l'agricoltura;
  Considerato  che  non  e'  stato  possibile perfezionare il decreto
presidenziale   istitutivo   dell'istituto   medesimo,  a  suo  tempo
predisposto,  entro  i  termini  per  la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale;
  Ritenuto  che  occorre  regolarizzare  formalmente il funzionamento
gia'  in  atto  dell'istituto  professionale  sopra  menzionato,  con
relativo organico, a decorrere dal 1 ottobre 1971;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per
l'agricoltura e le foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A decorrere dal 1 ottobre 1971 e' istituita in S. Giovanni in Fiore
(Cosenza)  una  scuola  avente  finalita'  e ordinamento speciali che
assume  la  denominazione  di  istituto  professionale  di  Stato per
l'agricoltura.