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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. 1265

Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in S. Benedetto del Tronto.

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Testo in vigore dal: 14-10-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduta la legge 15 giugno 1931, n.  889,  sul  riordinamento  della
istruzione media tecnica; 
  Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il  testo
unico della legge comunale e provinciale; 
  Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; 
  Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio  1972,
n. 6; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio  1972,
n. 10; 
  Considerato  che  dal  1  ottobre  1970   e'   stato   avviato   il
funzionamento in S. Benedetto del Tronto di un istituto professionale
alberghiero di Stato; 
  Considerato che non e'  stato  possibile  perfezionare  il  decreto
presidenziale  istitutivo  dell'istituto  medesimo,   a   suo   tempo
predisposto, entro i termini  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale; 
  Ritenuto che occorre  regolarizzare  formalmente  il  funzionamento
gia'  in  atto  dell'istituto  professionale  sopra  menzionato,  con
relativo organico, a decorrere dal 1 ottobre 1970; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di  Stato  per  la  pubblica
istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per
il turismo e lo spettacolo; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1 ottobre 1970 e' istituita  in  S.  Benedetto  del
Tronto (Ascoli Piceno) una  scuola  avente  finalita'  e  ordinamento
speciali  che  assume  la  denominazione  di  istituto  professionale
alberghiero di Stato.