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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1973, n. 550

Norme regolamentari per l'accesso alla carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali.

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vigente al 24/04/2024
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Testo in vigore dal:  6-10-1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, relativo allo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, con norme di esecuzione del citato statuto;
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 700, istitutiva del ruolo organico unico del personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1962, n. 1437, relativo, tra l'altro, alla determinazione del titolo di studio necessario per l'ammissione ai concorsi di accesso alla carriera del personale di concetto del ruolo unico di cui alla richiamata legge 30 luglio 1959, n. 700;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto l'ordinamento vigente dell'istruzione unica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

Per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale (ragioniere economo) del personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di ragioniere e perito commerciale;
diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore;
diploma di economa dietista.
Sono abrogate le disposizioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1962, n. 1437, nella parte relativa al titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1973

LEONE ANDREOTTI - SCALFARO - MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1973

Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 15. - VALENTINI