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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. 537

Modifiche al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in relazione alle norme della legge 1° marzo 1964, n. 62, recante modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato e norme relative ai bilanci degli enti pubblici.

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Testo in vigore dal: 30-9-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni, concernente "Nuove  disposizioni  sull'amministrazione
del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato"; 
  Visto il regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e  successive
modificazioni, che approva il regolamento per  l'amministrazione  del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; 
  Udito il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 128, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 139, 141, 143 e 147
del  regolamento  per  l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la
contabilita' generale dello Stato, approvato  col  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e  successive  modificazioni  e  aggiunte,  sono
sostituiti dai seguenti: 
  Art. 128. - Le entrate del bilancio  sono  ripartite  in  titoli  a
seconda  che   siano   tributarie,   extratributarie   o   provengano
dall'alienazione e  dall'ammortamento  di  beni  patrimoniali  e  dal
rimborso di crediti. 
  Nell'ambito  di  ciascun  titolo,  le  entrate  del  bilancio  sono
ripartite in categorie, secondo la loro natura. 
  Le entrate  relative  all'ammortamento  di  beni  patrimoniali,  in
misura pari al complesso dei corrispondenti  stanziamenti  di  spesa,
sono comprese in apposita categoria. 
  Le entrate connesse alle operazioni di accensione di prestiti  sono
esposte distintamente da quelle di cui al precedente primo comma. 
  Art. 129. - Le spese del bilancio sono  ripartite  in  due  titoli,
secondo  che  siano  della  parte  corrente  (o  di  funzionamento  e
mantenimento)  oppure  della  parte   in   conto   capitale   (o   di
investimento). 
  Nell'ambito di ciascun titolo le spese sono ripartite  in  sezioni,
secondo le funzioni svolte dallo Stato. 
  Nell'ambito delle sezioni, le spese del bilancio si suddividono  in
categorie, secondo la loro analisi economica. 
  Le sezioni e le categorie sono annualmente indicate dalla legge  di
approvazione del bilancio. La loro  numerazione  e  denominazione  e'
uguale per tutti gli stati di previsione della spesa. 
  Le spese connesse alle operazioni  di  rimborso  di  prestiti  sono
esposte distintamente da quelle di cui ai predetti titoli. 
  Art. 130. - Le spese correnti (o di funzionamento  e  mantenimento)
sono  quelle  connesse  con  il  normale  svolgimento  dell'attivita'
statale. Tra dette spese sono comprese, in apposita categoria, quelle
per  l'ammortamento  di  beni  mobili   ed   immobili   patrimoniali,
costituiti con assegnazioni di spese in conto capitale, in  uso  alle
diverse amministrazioni statali. 
  Le quote di ammortamento vengono  annualmente  determinate,  per  i
beni  mobili,  sulla  base  della  media  delle  spese  degli  ultimi
esercizi; per quelli immobili in misura percentuale  del  valore  dei
beni stessi. Il numero degli esercizi da considerare  ai  fini  della
media e la percentuale da applicare sono stabiliti  con  decreto  del
Ministro per il tesoro. 
  Le  spese  in  conto  capitale  (o  di  investimento)  sono  quelle
riferibili ad investimenti diretti e indiretti, nonche' ad operazioni
per concessioni di crediti. 
  Per le spese correnti e quelle in conto capitale sono distinte, con
apposita indicazione, le spese fisse, ossia quelle derivanti da leggi
organiche o da impegni permanenti e che hanno scadenze determinate. 
  Art. 131. - In apposita sezione e in apposita categoria di ciascuno
dei due titoli vengono inscritte le spese non  attribuibili  in  modo
specifico ad altre sezioni e categorie. 
  Art. 132. - Le categorie delle entrate sono suddivise  in  rubriche
secondo gli organi ai quali e' affidato lo accertamento delle entrate
stesse. 
  Le categorie delle  spese  sono  raggruppate  in  rubriche  secondo
l'organo che amministra le spese stesse od ai  cui  servizi  esse  si
riferiscono. 
  Art. 133. - Le entrate e le spese sono  inscritte  in  bilancio  in
capitoli distinti secondo il rispettivo oggetto. Le  spese,  inoltre,
sono inscritte in capitoli distinti  a  seconda  che  siano  fisse  o
variabili, ovvero obbligatorie e d'ordine. 
  Art. 138. - Lo stato di previsione dell'entrata ed i singoli  stati
di previsione della spesa comprendono: 
    1) un prospetto per i capitoli contenente per ciascuno  di  essi,
oltre il numero, la denominazione, la somma proposta, a confronto con
quella risultante  dal  precedente  bilancio  approvato,  escluse  le
successive variazioni, con le spiegazioni per le differenze; 
    2)  gli  allegati  eventualmente  necessari  per  illustrare   le
proposte. 
  Lo stato di previsione dell'entrata e' chiuso: 
    a) con un riassunto nel quale sono indicati il totale di  ciascun
titolo con le risultanze delle singole categorie; 
    b) con un riepilogo comprendente distintamente le  risultanze  di
ciascun titolo e delle accensioni di prestiti, con l'indicazione  del
totale parziale delle entrate tributarie  ed  extratributarie  e  del
totale complessivo dell'entrata. 
  Ogni stato di previsione della spesa e' chiuso: 
    a) con un riassunto delle relative  risultanze  classificate  per
titoli, con le rispettive sezioni, categorie e rubriche; per sezioni,
con riferimento  ai  titoli;  per  categorie,  con  riferimento  alle
sezioni; per rubriche; 
    b) con un riepilogo comprendente distintamente le risultanze  per
ciascun titolo e per rimborso di prestiti, ed il  totale  complessivo
della spesa. 
  Ciascuno stato di previsione e' illustrato da una nota  preliminare
nella quale sono svolti i motivi  generali  delle  proposte  in  esso
contenute. 
  Art. 139. - Con gli stati di previsione dell'entrata e della  spesa
sono presentati al Parlamento, ed approvati nei casi  previsti  dalla
legge, i bilanci delle  amministrazioni  ed  aziende  autonome.  Tali
bilanci sono allegati agli stati  di  previsione  dei  Ministeri  che
hanno sulle dette amministrazioni ed aziende poteri di direzione o di
controllo. 
  I conti consuntivi degli enti  per  i  quali  la  presentazione  al
Parlamento  e'  stabilita  per  legge  sono  annessi  agli  stati  di
previsione dei Ministeri i quali svolgono in via primaria sugli  enti
stessi poteri di vigilanza e di controllo. 
  Al bilancio di previsione sono pure allegati i  conti  dei  residui
passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello  in  corso,
suddivisi per Ministeri e con distinta indicazione dei residui  delle
spese in conto capitale, mantenuti in bilancio ai sensi  del  secondo
comma dell'art. 36 della legge. 
  Art.  141.  -  Negli  stati  di  previsione  della  spesa   possono
iscriversi, fra le spese  correnti,  capitoli  con  le  denominazioni
"spese di rappresentanza" e "spese casuali". 
  Al capitolo "spese di rappresentanza"  sono  imputate  soltanto  le
spese relative ad esigenze  di  rappresentanza  dei  Ministri  e  dei
Sottosegretari di Stato. 
  Il capitolo per "spese casuali" e'  esclusivamente  destinato  alle
spese di natura del tutto accidentale, che non  possano  nemmeno  per
analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia
ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali. 
  E' vietato disporre di qualsiasi somma  sul  capitolo  delle  spese
casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi  e  a  qualsiasi
altra spesa che abbia fini estranei ai servizi  dell'amministrazione.
E vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo "spese  di
rappresentanza"  per  provvedere  a  spese  estranee  alle   esigenze
inerenti alla carica rivestita. 
  Art. 143. - Il quadro generale riassuntivo di cui agli articoli  34
e 35 della legge, consiste in un prospetto a sezioni divise nel quale
sono indicati: 
    a) per le entrate: gli importi di ciascun titolo, il totale delle
entrate  tributarie  ed  extratributarie,  il  totale   dei   titoli,
l'importo delle accensioni di prestiti ed il totale complessivo; 
    b) per le spese: gli importi di ciascun titolo, con l'indicazione
delle risultanze dei singoli stati di  previsione,  il  loro  totale,
l'importo delle operazioni per rimborso  di  prestiti  ed  il  totale
complessivo. 
  Gli importi dei titoli di cui  alle  precedenti  lettere  a)  e  b)
possono essere oggetto di ulteriori distinzioni. 
  Il quadro generale riassuntivo deve  anche  indicare  il  risultato
differenziale   tra   il   totale   delle   entrate   tributarie   ed
extratributarie ed il totale delle spese correnti, e  quello  tra  il
totale complessivo delle entrate e delle spese di  qualsiasi  natura,
comprese le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti. 
  Al quadro generale riassuntivo sono uniti due prospetti  nei  quali
le spese correnti ed in conto capitale comprese nei singoli stati  di
previsione  sono  raggruppate  rispettivamente  per  sezioni  e   per
categorie. 
  Il quadro generale  riassuntivo  e'  illustrato  da  apposita  nota
preliminare. 
  Art. 147. - Al rendiconto generale devono essere uniti i  prospetti
indicanti: 
    1.  I  risultati  generali  della  gestione  del   bilancio   per
l'esercizio finanziario cui il rendiconto si riferisce; 
    2. Le variazioni apportate nel corso  dell'esercizio  ai  singoli
stati di previsione, classificate a seconda della natura del relativo
atto di autorizzazione, e cioe': 
      a) con leggi e con decreti emanati ai sensi dello art. 41 della
legge o in esecuzione di legge di autorizzazione di spesa; 
      b)  con  prelevamento  dal  fondo  di  riserva  per  le   spese
obbligatorie e d'ordine; 
      c)  con  prelevamento  dal  fondo  di  riserva  per  le   spese
impreviste. 
    In apposito sub-allegato le variazioni stesse sono  indicate  per
capitoli; 
    3.  Le  variazioni  per  Ministeri  e  per   capitoli   apportate
nell'esercizio ai residui degli esercizi precedenti.