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LEGGE 9 agosto 1973, n. 508

Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, in materia di affitto di fondi rustici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1982)
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Testo in vigore dal: 7-9-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  fissato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462,
gia'  prorogato al 15 marzo 1973, con legge 23 dicembre 1972, n. 844,
e'  ulteriormente  prorogato  fino  al termine dell'annata agraria in
corso, secondo le scadenze consuetudinarie.
  Le  disposizioni  contenute  nella  legge 8 agosto 1972, n. 462, si
applicano,  sino  al termine suddetto, anche per i pagamenti comunque
dovuti   dagli   affittuari   per  l'annata  agraria  1972-73,  salvo
conguaglio  in  base  a  quanto  sara'  stabilito  da  apposita legge
sostitutiva  delle  norme dichiarate illegittime dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 155 del 1972.
  I  pagamenti  effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio, per
le annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-73, saranno conguagliati in
base alle norme che saranno emanate ai sensi del precedente comma.
  Gli  affittuari  che  abbiano  effettuato  pagamenti  in  base alle
disposizioni  contenute  nella  presente  legge  non  possono  essere
considerati inadempienti per morosita'.