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LEGGE 4 giugno 1973, n. 338

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1972 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-7-1973
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda
di  Stato  per  i  servizi  telefonici  sono autorizzate a superare -
nell'esercizio   1972  -  i  limiti  di  spesa  annua  relativa  alle
prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal
personale  dipendente,  di  cui  all'ultimo comma dell'articolo 3 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 giugno 1965, n. 749, e
successive  modificazioni,  rispettivamente,  nella misura massima di
lire 11.750 milioni e di lire 900 milioni.