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LEGGE 29 maggio 1973, n. 302

Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni di ufficio.

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Testo in vigore dal: 1-7-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  primi due commi dell'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599,
sullo   stato   dei   sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica,  e  successive  modificazioni,  sono sostituiti dai
seguenti:
  "Al  sottufficiale  che  cessa  dal  servizio  permanente  per aver
raggiunto  il  limite  di  eta' indicato nella tabella A annessa alla
presente  legge  o  per  infermita'  proveniente da causa di servizio
nonche',  se  appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio,
per  aver  raggiunto l'eta' di anni sessantuno ovvero in applicazione
del  terzo  comma dell'art. 24, spetta, in aggiunta al trattamento di
quiescenza,   la   seguente  indennita'  speciale  annua  lorda,  non
riversibile:

    aiutante    di    battaglia,   maresciallo   maggiore   e   gradi
corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000
    maresciallo capo e gradi corrispondenti. . . . . . . . L. 100.000
    maresciallo ordinario e gradi corrispondenti. . . . . . L. 85.000
    sergente maggiore e gradi corrispondenti. . . . . . . . L. 60.000

  L'indennita'  e'  corrisposta  in  relazione al grado rivestito dal
sottufficiale  all'atto  della  cessazione  dal servizio permanente e
compete fino al compimento degli anni sessantacinque".