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LEGGE 12 aprile 1973, n. 221

Garanzia assicurativa statale del rischio di cambio nel quadro della normativa della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1977)
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Testo in vigore dal: 11-6-1977
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  assicurazioni  e  le  riassicurazioni  che l'Istituto nazionale
delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma degli articoli
1,  2,  8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, oltre ai casi di
rischio gia' previsti, possono essere estese al rischio di cambio.
  Dalla garanzia del rischio di cambio sono esclusi i crediti a breve
termine.((1))
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AGGIORNAMENTO(1)
La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, commi 1 e 2)
che  "A  tutti  gli  effetti  l'attivita' della gestione assicurativa
disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, cessera' trascorsi
sessanta  giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui
all'articolo 5.
  Sono  abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio
1967,  n.  131  e  12  aprile  1973,  n. 221, e tutte le disposizioni
contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge."